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evidenti in ragione della tipologia dell'attività, che comporta l’utilizzazione di
quantità di acqua in misura certamente maggiore rispetto a quella proveniente
esclusivamente da fenomeni meteorici naturali, allo scopo, appunto, di pulire una
determinata superficie, di fatto, mediante un dilavamento indotto.”
La pronuncia evidenzia, altresì, che “La differenza tra le diverse ipotesi di cui al
primo e terzo comma dell’art. 113 è data anche dalla disciplina sanzionatoria, in
quanto chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dell'art. 113, comma 1, let. b), è punito, ai sensi dell’art. 133, comma 9, con una
sanzione amministrativa pecuniaria, mentre la mancata ottemperanza alla
disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, comma 3, è sanzionata
penalmente secondo quanto stabilito dall’art. 137, comma 9, con l’arresto o
l’ammenda indicata nel primo comma dell’art. 137 cui rinvia quoad poenam”
(scarico di acque reflue industriali non autorizzato).
Riassumendo, la Corte di Cassazione ritiene che “… l’art. 113 …disciplina
situazioni specifiche ed espressamente individuate, concernenti le acque
meteoriche di dilavamento (commi 1 e 2), le acque di prima pioggia e di lavaggio
(comma 3) e l’immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee
(comma 4).”
Pertanto, si ribadisce in sentenza che “le acque di origine meteorica perdono la
loro originaria consistenza divenendo sostanzialmente il mezzo attraverso il
quale altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, un
mero componente di un refluo di diversa natura oppure un elemento di diluizione
di altre sostanze ma, certamente, non possono essere più considerate come
semplici acque meteoriche di dilavamento.”
La Cassazione conclude ritenendo che “… al di fuori delle specifiche ipotesi
disciplinate dall’art. 113 D. Lgs. 152\06 … saranno applicabili alle acque di cui si
tratta la disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali ovvero quella sui
rifiuti liquidi.”
In conclusione, questa rilevante pronuncia (recentemente richiamata nella
Sentenza n. 688 del 9 gennaio 2024), nel chiarire definitivamente il rapporto tra
normativa e giurisprudenza, permette di interpretare e applicare l’art. 113
mediante l’autorevole chiave di lettura in essa contenuta.
Le “acque meteoriche”, tuttavia, restano un problema legato ancora al
federalismo ambientale, in quanto, il Testo Unico Ambientale delega la disciplina
di questa materia alle Regioni, le quali dovrebbero uniformarsi all’orientamento
giurisprudenziale e chiarire la differenza tra acque meteoriche contaminate e
non.
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