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evidenti  in  ragione  della  tipologia  dell'attività,  che  comporta  l’utilizzazione  di
           quantità di acqua in misura certamente maggiore rispetto a quella proveniente
           esclusivamente da fenomeni meteorici naturali, allo scopo, appunto, di pulire una
           determinata superficie, di fatto, mediante un dilavamento indotto.”
           La pronuncia evidenzia, altresì, che “La differenza tra le diverse ipotesi di cui al
           primo e terzo comma dell’art. 113 è data anche dalla disciplina sanzionatoria, in
           quanto  chiunque  non  ottemperi  alla  disciplina  dettata  dalle  regioni  ai  sensi
           dell'art. 113, comma 1, let. b), è punito, ai sensi dell’art. 133, comma 9, con una
           sanzione  amministrativa  pecuniaria,  mentre  la  mancata  ottemperanza  alla
           disciplina  dettata  dalle  regioni  ai  sensi  dell'art.  113,  comma  3,  è  sanzionata
           penalmente  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  137,  comma  9,  con  l’arresto  o
           l’ammenda indicata nel primo comma dell’art. 137 cui rinvia quoad poenam”
           (scarico di acque reflue industriali non autorizzato).
           Riassumendo,  la  Corte  di  Cassazione  ritiene  che  “…  l’art.  113  …disciplina
           situazioni  specifiche  ed  espressamente  individuate,  concernenti  le  acque
           meteoriche di dilavamento (commi 1 e 2), le acque di prima pioggia e di lavaggio
           (comma 3) e l’immissione diretta delle acque meteoriche nelle acque sotterranee
           (comma 4).”
           Pertanto, si ribadisce in sentenza che “le acque di origine meteorica perdono la
           loro  originaria  consistenza  divenendo  sostanzialmente  il  mezzo  attraverso  il
           quale altre sostanze vengono veicolate verso un determinato corpo ricettore, un
           mero componente di un refluo di diversa natura oppure un elemento di diluizione
           di  altre  sostanze  ma,  certamente,  non  possono  essere  più  considerate  come
           semplici acque meteoriche di dilavamento.”
           La   Cassazione  conclude   ritenendo  che  “…  al  di  fuori  delle  specifiche   ipotesi
           disciplinate dall’art. 113 D. Lgs. 152\06 … saranno applicabili alle acque di cui si
           tratta la disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali ovvero quella sui
           rifiuti liquidi.”
           In  conclusione,  questa  rilevante  pronuncia  (recentemente  richiamata  nella
           Sentenza n. 688 del 9 gennaio 2024), nel chiarire definitivamente il rapporto tra
           normativa  e  giurisprudenza,  permette  di  interpretare  e  applicare  l’art.  113
           mediante l’autorevole chiave di lettura in essa contenuta.
           Le  “acque  meteoriche”,  tuttavia,  restano  un  problema  legato  ancora  al
           federalismo ambientale, in quanto, il Testo Unico Ambientale delega la disciplina
           di questa materia alle Regioni, le quali dovrebbero uniformarsi all’orientamento
           giurisprudenziale e chiarire la differenza tra acque meteoriche contaminate e
           non.



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