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5 – Tab. 5).
L’orientamento, pressoché univoco, espresso dalla
Cassazione, fin dal 2005, ha sancito che, in presenza
di un sistema di scarico tramite condotta, non si
potesse parlare di acque meteoriche, se
contaminate, bensì di “scarichi di acque reflue
industriali”, o, addirittura, di “un’immissione di
rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”, in assenza di
un sistema di scarico, ma con fenomeni di
dilavamento e successivo ruscellamento (Sentenza
n. 1359 del 22 giugno 2005).
Anche con le successive pronunce, la Corte (si cita
fra tutte la Sentenza n. 40191 del 11.10.2007 –
Schembri) ha ribadito che le acque meteoriche
inquinate erano equiparate alle acque reflue
industriali.
Fa eccezione la Sentenza n. 2867 del 30.10.2013 – Pieri – depositata il 22.1.2014,
con la quale venne ribaltato lo storico indirizzo, sancendo che “sembrerebbe non
più possibile … assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque
(reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento), né sembrerebbe possibile
ritenere che le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con
materiali o sostanze anche inquinanti connesse con l’attività esercitata nello
stabilimento) possano essere assimilate ai reflui industriali. Sembrerebbe, cioè,
che data la … modifica legislativa, non sarebbe più possibile accomunare le acque
meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.”
Tuttavia, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2832 del 22.1.2015 – Mele – è
ritornata alla precedente e consolidata posizione, che equiparava le acque
meteoriche contaminate alle acque reflue industriali, e ha, altresì, rafforzato la
distinzione tra acque meteoriche contaminate e non; il Collegio della Terza
Sezione, infatti, ha ritenuto “di dover sottoporre a revisione una tale
impostazione perché, a ben vedere, l’eliminazione dell’inciso, frutto di una precisa
scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l’intenzione di escludere qualunque
assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche: l’eliminazione
dell’inciso … non ha affatto ampliato il concetto di “acque meteoriche di
dilavamento”, ma, al contrario, lo ha ristretto in un’ottica di maggior rigore, nel
senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle
reflue industriali …”.
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