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5 – Tab. 5).
           L’orientamento, pressoché univoco, espresso dalla
           Cassazione, fin dal 2005, ha sancito che, in presenza
           di  un  sistema  di  scarico  tramite  condotta,  non  si
           potesse  parlare  di  acque  meteoriche,  se
           contaminate,  bensì  di  “scarichi  di  acque  reflue
           industriali”,  o,  addirittura,  di  “un’immissione  di
           rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”, in assenza di
           un  sistema  di  scarico,  ma  con  fenomeni  di
           dilavamento e successivo ruscellamento (Sentenza
           n. 1359 del 22 giugno 2005).
           Anche con le successive pronunce, la Corte (si cita
           fra  tutte  la  Sentenza  n.  40191  del  11.10.2007  –
           Schembri)  ha  ribadito  che  le  acque  meteoriche
           inquinate  erano  equiparate  alle  acque  reflue
           industriali.
           Fa eccezione la Sentenza n. 2867 del 30.10.2013 – Pieri – depositata il 22.1.2014,
           con la quale venne ribaltato lo storico indirizzo, sancendo che “sembrerebbe non
           più possibile … assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque
           (reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento), né sembrerebbe possibile
           ritenere che le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con
           materiali  o  sostanze  anche  inquinanti  connesse  con  l’attività  esercitata  nello
           stabilimento) possano essere assimilate ai reflui industriali. Sembrerebbe, cioè,
           che data la … modifica legislativa, non sarebbe più possibile accomunare le acque
           meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.”
           Tuttavia, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2832 del 22.1.2015 – Mele – è
           ritornata  alla  precedente  e  consolidata  posizione,  che  equiparava  le  acque
           meteoriche contaminate alle acque reflue industriali, e ha, altresì, rafforzato la
           distinzione  tra  acque  meteoriche  contaminate  e  non;  il  Collegio  della  Terza
           Sezione,  infatti,  ha  ritenuto  “di  dover  sottoporre  a  revisione  una  tale
           impostazione perché, a ben vedere, l’eliminazione dell’inciso, frutto di una precisa
           scelta del legislatore, sta ad indicare proprio l’intenzione di escludere qualunque
           assimilazione  di  acque  contaminate  con  quelle  meteoriche:  l’eliminazione
           dell’inciso  …  non  ha  affatto  ampliato  il  concetto  di  “acque  meteoriche  di
           dilavamento”, ma, al contrario, lo ha ristretto in un’ottica di maggior rigore, nel
           senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle
           reflue industriali …”.



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