Page 32 - rivista-silvae-web
P. 32

art.  74  D.  Lgs.  152/06  prima  del  D.  Lgs.  art. 74 D. Lgs. 152/06 dopo il D. Lgs. 4/08
              4/08
              h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di  h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di
              acque  reflue  provenienti  da  edifici  od  acque reflue scaricate da edifici od impianti
              installazioni  in  cui  si  svolgono  attività  in cui si svolgono attività commerciali o di
              commerciali  o  di  produzione  di  beni,  produzione  di  beni,  diverse  dalle  acque
              differenti  qualitativamente  dalle  acque  reflue domestiche e dalle acque meteoriche
              reflue domestiche e da quelle meteoriche  di dilavamento.
              di  dilavamento,  intendendosi  per  tali
              anche  quelle  venute  in  contatto  con
              sostanze o materiali, anche inquinanti, non
              connessi  con  le  attività  esercitate  nello
              stabilimento.

           legislatore riconduca le acque reflue industriali al concetto di scarico, e stabilisce
           che questo deve essere effettuato “esclusivamente tramite un sistema stabile di
           collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del
           refluo con il corpo ricettore” (vedi definizione di “scarico” ex art. 74 lett. ff) D. Lgs.
           n. 152/2006);
           - il cambio dell’inciso “differenti qualitativamente” in “diverse”: si passa, quindi,
           da un criterio qualitativo a uno giuridico, che presumerebbe l’esistenza di una
           definizione di “acque meteoriche di dilavamento”, attualmente non codificata;
           - la soppressione dell’ultima parte (“intendendosi per tali anche quelle venute in
           contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività
           esercitate nello stabilimento”) che ha operato, di fatto, una precisa distinzione
           tra  acque  reflue  industriali,  domestiche  e  acque  meteoriche  che,  “venute  in
           contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti”, non possono essere incluse
           nella categoria delle acque meteoriche di dilavamento per espressa volontà di
           legge. A  tal  proposito,  la  Sentenza  n.11128/2021  fa  rilevare  che  “Prima  e
           dopo    le  modifiche,  le  acque  meteoriche  di  dilavamento  erano  considerate,
           dall’art. 74 let. h), solo al fine della individuazione delle acque reflue industriali,
           che si caratterizzano, infatti, tra l’altro, per la loro diversità non soltanto rispetto
           alle acque reflue domestiche, ma anche alle acque meteoriche di dilavamento,
           che costituiscono, conseguentemente, un’autonoma categoria, diversa pure da
           quella  delle  acque  reflue  domestiche,  come  risulta  anche  dalla  successiva
           definizione delle acque reflue urbane di cui alla let. i) del medesimo articolo.”
           Per la Cassazione, infatti, “Tale autonomia rende, dunque, irrilevanti le ulteriori
           differenze riscontrabili nelle diverse stesure della disposizione in esame, se non
           nel  caso,  … in  cui   le   acque   meteoriche   di   dilavamento   non   possano   più



                                                  32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37