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art. 74 D. Lgs. 152/06 prima del D. Lgs. art. 74 D. Lgs. 152/06 dopo il D. Lgs. 4/08
4/08
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di
acque reflue provenienti da edifici od acque reflue scaricate da edifici od impianti
installazioni in cui si svolgono attività in cui si svolgono attività commerciali o di
commerciali o di produzione di beni, produzione di beni, diverse dalle acque
differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche
reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.
di dilavamento, intendendosi per tali
anche quelle venute in contatto con
sostanze o materiali, anche inquinanti, non
connessi con le attività esercitate nello
stabilimento.
legislatore riconduca le acque reflue industriali al concetto di scarico, e stabilisce
che questo deve essere effettuato “esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del
refluo con il corpo ricettore” (vedi definizione di “scarico” ex art. 74 lett. ff) D. Lgs.
n. 152/2006);
- il cambio dell’inciso “differenti qualitativamente” in “diverse”: si passa, quindi,
da un criterio qualitativo a uno giuridico, che presumerebbe l’esistenza di una
definizione di “acque meteoriche di dilavamento”, attualmente non codificata;
- la soppressione dell’ultima parte (“intendendosi per tali anche quelle venute in
contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività
esercitate nello stabilimento”) che ha operato, di fatto, una precisa distinzione
tra acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche che, “venute in
contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti”, non possono essere incluse
nella categoria delle acque meteoriche di dilavamento per espressa volontà di
legge. A tal proposito, la Sentenza n.11128/2021 fa rilevare che “Prima e
dopo le modifiche, le acque meteoriche di dilavamento erano considerate,
dall’art. 74 let. h), solo al fine della individuazione delle acque reflue industriali,
che si caratterizzano, infatti, tra l’altro, per la loro diversità non soltanto rispetto
alle acque reflue domestiche, ma anche alle acque meteoriche di dilavamento,
che costituiscono, conseguentemente, un’autonoma categoria, diversa pure da
quella delle acque reflue domestiche, come risulta anche dalla successiva
definizione delle acque reflue urbane di cui alla let. i) del medesimo articolo.”
Per la Cassazione, infatti, “Tale autonomia rende, dunque, irrilevanti le ulteriori
differenze riscontrabili nelle diverse stesure della disposizione in esame, se non
nel caso, … in cui le acque meteoriche di dilavamento non possano più
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