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considerarsi tali perché presentano le caratteristiche tipiche di quelle industriali.”
La pronuncia sancisce, inoltre, che “… la formulazione dell’art. 74, let. h)
introdotta dal D. Lgs. 4/2008, secondo cui sono da considerare acque reflue
industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate … diverse dalle acque reflue
domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, come si rileva dalla
relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a
riaffermare la nozione di “scarico diretto”, in maniera da riproporre in forma più
chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella
di rifiuti liquidi.” Continuando, la Sentenza n.11128/2021, nel sottolineare che,
tutt’ora, non esiste una definizione giuridica di “acque meteoriche”, al fine di
fornire una lettura puntuale, articolata e innovativa dell’art. 113, comma 1,
riprende l’art. 74, lett. dd), che “definisce la "rete fognaria" come un sistema di
condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e, alla lett.
ee), la “fognatura separata” come la rete fognaria costituita da due
canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento
delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia”. Tale comma, pertanto, ha per oggetto le “…
acque meteoriche di dilavamento che mantengono la loro originaria natura senza
subire contaminazioni, il che non significa, ovviamente, che si tratti di sola acqua
piovana, atteso che l’azione del dilavamento comporta inevitabilmente la
commistione con altri elementi (quali detriti, polveri etc.).”
La Suprema Corte sostiene che “… il legislatore si è dunque riferito ad una ipotesi
di dilavamento che potrebbe definirsi “ordinaria” e che riguarda le acque
meteoriche le quali, come poi precisato nel secondo comma, se non disciplinate
ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla
parte terza del D. Lgs. 152\06.”
In riferimento al terzo comma dell’art. 113, la sentenza in parola evidenzia che
“Si tratta, in questo caso, di situazioni - diverse e ritenute meritevoli di maggiore
attenzione - di origine non soltanto naturale (acque di prima pioggia), ma anche
volontaria (lavaggio di aree esterne) in cui la presenza di un pericolo di
contaminazione richiede particolari accorgimenti (convogliamento e trattamento
di depurazione).” Tale asserzione viene messa in risalto, in quanto sono note le
“… rilevanti conseguenze del dilavamento causato dalla prima fase dell’evento
meteorico che caratterizza le acque di prima pioggia, mentre per il lavaggio di
aree esterne le maggiori possibilità di impatto negativo sull’ambiente risultano
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