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considerarsi tali perché presentano le caratteristiche tipiche di quelle industriali.”
           La  pronuncia  sancisce,  inoltre,  che  “…  la  formulazione  dell’art.  74,  let.  h)
           introdotta  dal  D.  Lgs.  4/2008,  secondo  cui  sono  da  considerare  acque  reflue
           industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate … diverse dalle acque reflue
           domestiche  e  dalle  acque  meteoriche  di  dilavamento,  come  si  rileva  dalla
           relazione  di  accompagnamento  alle  modifiche,  è  strumentale  unicamente  a
           riaffermare la nozione di “scarico diretto”, in maniera da riproporre in forma più
           chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella
           di rifiuti liquidi.” Continuando, la Sentenza n.11128/2021, nel sottolineare che,
           tutt’ora, non esiste una definizione giuridica di “acque meteoriche”, al fine di
           fornire  una  lettura  puntuale,  articolata  e  innovativa  dell’art.  113,  comma  1,
           riprende l’art. 74, lett. dd), che “definisce la "rete fognaria" come un sistema di
           condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane e, alla lett.
           ee),  la  “fognatura  separata”  come  la  rete  fognaria  costituita  da  due
           canalizzazioni, la prima  delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento
           delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
           raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla
           raccolta  ed  al  convogliamento  delle  acque  reflue  urbane  unitamente  alle
           eventuali acque di prima pioggia”. Tale comma, pertanto, ha per oggetto le “…
           acque meteoriche di dilavamento che mantengono la loro originaria natura senza
           subire contaminazioni, il che non significa, ovviamente, che si tratti di sola acqua
           piovana,  atteso  che  l’azione  del  dilavamento  comporta  inevitabilmente  la
           commistione con altri elementi (quali detriti, polveri etc.).”
           La Suprema Corte sostiene che “… il legislatore si è dunque riferito ad una ipotesi
           di  dilavamento  che  potrebbe  definirsi  “ordinaria”  e  che  riguarda  le  acque
           meteoriche le quali, come poi precisato nel secondo comma, se non disciplinate
           ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla
           parte terza del D. Lgs. 152\06.”
           In riferimento al terzo comma dell’art. 113, la sentenza in parola evidenzia che
           “Si tratta, in questo caso, di situazioni - diverse e ritenute meritevoli di maggiore
           attenzione - di origine non soltanto naturale (acque di prima pioggia), ma anche
           volontaria  (lavaggio  di  aree  esterne)  in  cui  la  presenza  di  un  pericolo  di
           contaminazione richiede particolari accorgimenti (convogliamento e trattamento
           di depurazione).” Tale asserzione viene messa in risalto, in quanto sono note le
           “… rilevanti conseguenze del dilavamento causato dalla prima fase dell’evento
           meteorico che caratterizza le acque di prima pioggia, mentre per il lavaggio di
           aree esterne le maggiori  possibilità di  impatto  negativo  sull’ambiente risultano




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