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La Sentenza n. 2832/2015 continua sostenendo che “le acque meteoriche,
comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non
possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento,
per espressa volontà di legge”.
E’ stato, dunque, “riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque
meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che,
depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono
indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007 cit.)”; e,
ancora, è stato sancito che per “acque meteoriche di dilavamento si intendono
quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni
atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o
materiali inquinanti”.
Degna di nota e di un approfondito esame è la Sentenza n.11128 del 23 marzo
2021: la Cassazione, dopo un puntuale excursus storico dei provvedimenti
emanati e nel confermare l’orientamento delle ultime pronunce, ha formulato
delle considerazioni di notevole importanza sia sulla definizione di “acque reflue
industriali” e differenze intercorrenti tra l’originario art. 74, let. h) D. Lgs. 152/06
e quello attuale”, sia sull’art. 113 del Testo Unico Ambientale.
Per una migliore comprensione dell’evoluzione normativa, si riporta l’art.113 del
T.U.A. prima e dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008:
Nell’esaminare le due definizioni, si rilevano delle sostanziali differenze:
- la sostituzione del termine “provenienti” con “scaricate”: si ritiene che il
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