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La  Sentenza  n.  2832/2015  continua  sostenendo  che  “le  acque  meteoriche,
           comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non
           possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento,
           per espressa volontà di legge”.
           E’  stato,  dunque,  “riaffermato  il  principio  di  diritto  secondo  cui  le  acque
           meteoriche  di  dilavamento  sono  costituite  dalle  acque  piovane  che,
           depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono
           indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007 cit.)”; e,
           ancora, è stato sancito che per “acque meteoriche di dilavamento si intendono
           quindi  solo  quelle  acque  che  cadendo  al  suolo  per  effetto  di  precipitazioni
           atmosferiche  non  subiscono  contaminazioni  di  sorta  con  altre  sostanze  o
           materiali inquinanti”.














           Degna di nota e di un approfondito esame è la Sentenza n.11128 del 23 marzo
           2021:  la  Cassazione,  dopo  un  puntuale  excursus  storico  dei  provvedimenti
           emanati e nel confermare l’orientamento delle ultime pronunce, ha formulato
           delle considerazioni di notevole importanza sia sulla definizione di “acque reflue
           industriali” e differenze intercorrenti tra l’originario art. 74, let. h) D. Lgs. 152/06
           e quello attuale”, sia sull’art. 113 del Testo Unico Ambientale.
           Per una migliore comprensione dell’evoluzione normativa, si riporta l’art.113 del
           T.U.A. prima e dopo le modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008:
           Nell’esaminare le due definizioni, si rilevano delle sostanziali differenze:
           - la   sostituzione  del  termine  “provenienti”  con  “scaricate”:   si   ritiene  che  il





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