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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo


               re determinanti per il raggiungimento di un accettabile livello di prote-

         FOCUS  zione dell’ambiente in Italia: la necessità che la tutela ambientale ed i
               controlli sull’osservanza delle sanzioni comminate ai condannati per
               reati ambientali vengano affidati a corpi di polizia altamente specializ-
               zati.
                  Su questo aspetto appaiono incentrate, in realtà, tutte le più interes-
               santi proposte di riforma del sistema di protezione dell’ambiente in
               Italia. Basti pensare al modello, la cui estensione alle ipotesi di tutela
               ambientale è stata in più occasioni invocata, prefigurato dal D.L.vo 19
               dicembre 1994, n. 758, per le contravvenzioni in tema di sicurezza sul
               lavoro, in cui l’organo di vigilanza, dopo aver accertato una violazione
               suscettibile di regolarizzazione (sotto forma di cessazione della perma-
               nenza o di eliminazione delle sue conseguenze dannose o pericolose),
               impartisce al reo un’apposita prescrizione per il ripristino, fissando
               contestualmente un termine massimo per il compimento dell’attività.
                  Allo stesso organo di vigilanza spetta anche verificare se la violazio-
               ne è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato nella
               prescrizione, ammettendo il contravventore a pagare in sede ammini-
               strativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del mas-
               simo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, con
               conseguente estinzione del reato.
                  Questo modello di tutela per poter funzionare, in qualsiasi ambito
               lo si applichi, presuppone, è evidente, non solo un livello di elevata spe-
               cializzazione e competenza da parte degli organi operanti, ma pure un
               rapporto organico tra magistratura e corpi di polizia.
                  Ciò considerato, non si può, quindi, non considerare con favore le
               proposte di legge per l’inserimento del personale del Corpo Forestale
               nelle sezioni di P. G. istituite presso le Procure della Repubblica e la
               recente riforma dell’ordinamento di questa forza di polizia. Anzi, dato
                                                                          7
               che il Corpo Forestale dello Stato, ai sensi della legge 121/81, è uno dei
               cinque corpi di polizia dello Stato ai cui appartenenti viene riconosciu-
               ta la qualifica di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
               (D.L.vo n. 804/48 e L. n. 121/81), ma l’unico non ancora stabilmente
          A
          n
          n
               inserito nelle sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso le Procure
               della Repubblica, sarebbe sensato superare, quanto prima, questa
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