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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo


               La valorizzazione degli istituti sanzionatori a contenuto ripristinato-
            rio tipica del diritto penale dell’ambiente determina, infatti, un’eviden-  FOCUS
            te attenuazione delle componenti retributive e rieducative della pena.
            Inoltre, questa stessa esigenza determina problematiche frizioni con i
            principi di legalità e colpevolezza, non essendo, sovente, il contenuto
            delle sanzioni ripristinatorie predeterminabile in concreto dal legislato-
            re, né graduabile in funzione del grado di colpevolezza. Di qui l’oppor-
            tunità di un complessivo ripensamento nell’utilizzazione delle diverse
            forme di tutela e, soprattutto, la necessità di una loro intelligente inte-
            grazione.
               Uno spunto in questo senso si può trarre anche dalle iniziative nor-
            mative intraprese sul tema dall’Unione europea ed, in particolare, dalla
            Decisione Quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione. La
            Decisione, che tiene conto dei principi sanciti nella “Convenzione sulla
            protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale” adottata dal
            Consiglio d’Europa il 4 novembre 1998, trae origine dalla preoccupa-
            zione delle istituzioni europee per l’aumento dei reati in danno dell’am-
            biente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente rive-
            stono carattere transnazionale.
               Dall’esame delle sue disposizioni emerge la netta preferenza per
            un sistema di tutela penale imperniato su reati di danno o pericolo
            concreto, in cui la condotta incriminata viene presa in considerazio-
            ne come causa effettiva o potenziale di morte, lesioni o danni per-
            manenti alle risorse tutelate, pur stabilendosi la punibilità delle con-
            dotte di pericolo solo nell’ipotesi in cui queste abbiano violato la
            disciplina amministrativa.
               La novità, peraltro, rispetto a quanto previsto nell’ordinamento ita-
            liano, è soprattutto nell’autonoma considerazione dell’acqua, dell’aria,
            della flora e della fauna come beni giuridici autonomamente protetti. Si
            tratta, a ben vedere, di uno spunto che anche il legislatore italiano
            dovrebbe valorizzare, dando autonomo rilievo all’ambiente, nelle sue
            molteplici sfaccettature, come oggetto di tutela penale e superando
            così, decisamente, quelle concezioni che ne fanno un valore semplice-        .2
            mente strumentale alla tutela di altri beni finali, come la salute umana.    oI-n
               In ogni caso, la Decisione Quadro rappresenta una concreta possi-         n
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