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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo
La valorizzazione degli istituti sanzionatori a contenuto ripristinato-
rio tipica del diritto penale dell’ambiente determina, infatti, un’eviden- FOCUS
te attenuazione delle componenti retributive e rieducative della pena.
Inoltre, questa stessa esigenza determina problematiche frizioni con i
principi di legalità e colpevolezza, non essendo, sovente, il contenuto
delle sanzioni ripristinatorie predeterminabile in concreto dal legislato-
re, né graduabile in funzione del grado di colpevolezza. Di qui l’oppor-
tunità di un complessivo ripensamento nell’utilizzazione delle diverse
forme di tutela e, soprattutto, la necessità di una loro intelligente inte-
grazione.
Uno spunto in questo senso si può trarre anche dalle iniziative nor-
mative intraprese sul tema dall’Unione europea ed, in particolare, dalla
Decisione Quadro 2003/80/GAI del Consiglio dell’Unione. La
Decisione, che tiene conto dei principi sanciti nella “Convenzione sulla
protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale” adottata dal
Consiglio d’Europa il 4 novembre 1998, trae origine dalla preoccupa-
zione delle istituzioni europee per l’aumento dei reati in danno dell’am-
biente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente rive-
stono carattere transnazionale.
Dall’esame delle sue disposizioni emerge la netta preferenza per
un sistema di tutela penale imperniato su reati di danno o pericolo
concreto, in cui la condotta incriminata viene presa in considerazio-
ne come causa effettiva o potenziale di morte, lesioni o danni per-
manenti alle risorse tutelate, pur stabilendosi la punibilità delle con-
dotte di pericolo solo nell’ipotesi in cui queste abbiano violato la
disciplina amministrativa.
La novità, peraltro, rispetto a quanto previsto nell’ordinamento ita-
liano, è soprattutto nell’autonoma considerazione dell’acqua, dell’aria,
della flora e della fauna come beni giuridici autonomamente protetti. Si
tratta, a ben vedere, di uno spunto che anche il legislatore italiano
dovrebbe valorizzare, dando autonomo rilievo all’ambiente, nelle sue
molteplici sfaccettature, come oggetto di tutela penale e superando
così, decisamente, quelle concezioni che ne fanno un valore semplice- .2
mente strumentale alla tutela di altri beni finali, come la salute umana. oI-n
In ogni caso, la Decisione Quadro rappresenta una concreta possi- n
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