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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo
Nel progetto di riforma, quindi, il reato continua ad essere identifi-
cato tramite un criterio formale fondato sulla tipologia della pena (la FOCUS
reclusione), salvi i casi eccezionali nei quali è previsto l’ergastolo, ma il
giudice può procedere alla conversione della reclusione in altra pena
principale (detentiva, interdittiva, prescrittiva o ablativa), nei casi stabi-
liti dalla legge e secondo i criteri di ragguaglio previsti per i diversi tipi
di sanzione.
L’effettività della pena ed il funzionamento del sistema sanzionato-
rio sono assicurati dalla circostanza che la sospensione condizionale
della pena non si applica alle pene non detentive inflitte per effetto
della conversione e dal fatto che la violazione degli obblighi, inerenti a
ciascuna delle pene interdittive o prescrittive applicate in sede di con-
versione, comporta per il condannato la riconversione di queste pene
nella reclusione originaria, salvo il computo della pena già scontata, da
effettuare secondo i criteri di ragguaglio.
Inoltre, e ciò appare di particolare importanza per i reati ambienta-
li, le pene applicabili in sede di conversione sono indicate dalla legge,
relativamente a classi di reati, ma anche in rapporto a singole fattispe-
cie criminose, secondo un modello incentrato sulla possibilità di ade-
guare il tipo di pena non solo al tipo di fatto ma anche al tipo di auto-
re.
Naturalmente, perché il sistema sanzionatorio ipotizzato dalla
Commissione Nordio possa effettivamente funzionare sarebbero indi-
spensabili adeguati controlli sull’osservanza degli obblighi inerenti alle
pene applicate in sede di conversione.
L’importanza e l’effettività dei controlli vanno anzi sottolineate in
quanto «il controllo renderebbe visibile e quindi socialmente percepibi-
le l’afflittività della conseguenza sanzionatoria, con un duplice effetto
positivo: sul piano della prevenzione generale, perché accresce la forza
dissuasiva del precetto penale; sul piano del bisogno sociale di sicurez-
za, perché risponde all’esigenza retributiva sentita dalla collettività e
perché l’attività di controllo, anche se mirata, potrebbe essere percepi-
ta dalla collettività sociale come una variante speciale della cd. polizia .2
di prossimità». 6 oI-n
Questo aspetto permette di introdurre un altro dei temi, a mio pare- n
n
A
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