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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo


               Nel progetto di riforma, quindi, il reato continua ad essere identifi-
            cato tramite un criterio formale fondato sulla tipologia della pena (la   FOCUS
            reclusione), salvi i casi eccezionali nei quali è previsto l’ergastolo, ma il
            giudice può procedere alla conversione della reclusione in altra pena
            principale (detentiva, interdittiva, prescrittiva o ablativa), nei casi stabi-
            liti dalla legge e secondo i criteri di ragguaglio previsti per i diversi tipi
            di sanzione.
               L’effettività della pena ed il funzionamento del sistema sanzionato-
            rio sono assicurati dalla circostanza che la sospensione condizionale
            della pena non si applica alle pene non detentive inflitte per effetto
            della conversione e dal fatto che la violazione degli obblighi, inerenti a
            ciascuna delle pene interdittive o prescrittive applicate in sede di con-
            versione, comporta per il condannato la riconversione di queste pene
            nella reclusione originaria, salvo il computo della pena già scontata, da
            effettuare secondo i criteri di ragguaglio.
               Inoltre, e ciò appare di particolare importanza per i reati ambienta-
            li, le pene applicabili in sede di conversione sono indicate dalla legge,
            relativamente a classi di reati, ma anche in rapporto a singole fattispe-
            cie criminose, secondo un modello incentrato sulla possibilità di ade-
            guare il tipo di pena non solo al tipo di fatto ma anche al tipo di auto-
            re.
               Naturalmente, perché il sistema sanzionatorio ipotizzato dalla
            Commissione Nordio possa effettivamente funzionare sarebbero indi-
            spensabili adeguati controlli sull’osservanza degli obblighi inerenti alle
            pene applicate in sede di conversione.
               L’importanza e l’effettività dei controlli vanno anzi sottolineate in
            quanto «il controllo renderebbe visibile e quindi socialmente percepibi-
            le l’afflittività della conseguenza sanzionatoria, con un duplice effetto
            positivo: sul piano della prevenzione generale, perché accresce la forza
            dissuasiva del precetto penale; sul piano del bisogno sociale di sicurez-
            za, perché risponde all’esigenza retributiva sentita dalla collettività e
            perché l’attività di controllo, anche se mirata, potrebbe essere percepi-
            ta dalla collettività sociale come una variante speciale della cd. polizia   .2
            di prossimità». 6                                                            oI-n
               Questo aspetto permette di introdurre un altro dei temi, a mio pare-      n
                                                                                         n
                                                                                         A
                                                                        SILVÆ          49
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