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La tutela dell’ambiente tra diritto penale e diritto amministrativo


               penale è testimoniata, infatti, non solo dalle ricorrenti prospettive di

         FOCUS  condoni e sanatorie in materia, ma anche dalla stessa tendenza del legi-
               slatore ad affrontare questi temi avvalendosi, soprattutto, di strumenti
               tipici del diritto amministrativo.
                  Le ragioni di ciò sono molteplici, ma, indubbiamente, la preferenza
               per un sistema di tutela imperniato sugli illeciti amministrativi, piutto-
               sto che su quelli penali, deriva anche dalle stesse caratteristiche di
               fondo del diritto penale italiano. Non va dimenticato, poi, che la stessa
               enucleazione di un autonomo concetto giuridico di ambiente, indispen-
               sabile ai fini della predisposizione di un’efficace tutela in sede penale, è,
               almeno in parte, ancora in itinere. Gli strumenti di natura amministra-
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               tiva appaiono quindi, in molti casi, astrattamente preferibili rispetto a
               quelli penali, anche considerata la loro maggiore idoneità a svolgere
               funzioni di prevenzione e di reintegrazione.
                  La validità di questo assetto, in cui la sanzione penale sarebbe, cor-
               rettamente, utilizzata solo come “extrema ratio” è, tuttavia, ostacolata
               dalle endemiche deficienze della Pubblica Amministrazione italiana in
               sede di applicazione della normativa.
                  In particolare, in materia di salvaguardia dell’ambiente, alla secolare
               mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti dell’operato della
               Pubblica Amministrazione si è affiancata la circostanza che gravi viola-
               zioni siano state, talvolta, perpetrate anche da organismi ed ammini-
               stratori pubblici. Da ciò la diffusa diffidenza dell’opinione pubblica nei
               confronti dei mezzi di tutela dell’ambiente affidati esclusivamente ad
               organi della Pubblica Amministrazione e la richiesta, talvolta indiscri-
               minata, di “penalizzazione” degli illeciti ambientali.
                  In realtà, i lunghissimi tempi di definizione del processo penale
               comportano la frequente prescrizione dei reati, specie se contravven-
               zionali, e, comunque, l’impossibilità di irrogare, se non dopo molti anni
               dalla commissione del fatto, le sanzioni previste dalla legge. Inoltre, lo
               stesso sistema dei principi del diritto penale, allo stato, non risulta pie-
               namente armonizzabile con le forme di tutela richieste per un’efficace
               salvaguardia dell’ambiente, soprattutto con riferimento alla funzione
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               della pena, chiamata a svolgere, in questo ambito, un ruolo spesso ete-
               rodosso rispetto a quello tradizionale.
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