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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto
cat. 1 e cat. 3, con conseguente produzione di: grasso (cosiddetto
grasso colato); PAT, quali farine di carne e ossa o ciccioli; farine di
sangue, derivanti dalla trasformazione del liquido ematico di
categoria 3; eliminazione dei derivati di cat. 1; commercio del
grasso colato e delle farine di cat. 3; produzione e commercio di
fertilizzanti a matrice organica ed organo minerale; attività di
recupero di oli vegetali esausti; commercializzazione dell’olio
rigenerato per biodiesel e fonti energetiche alternative.
L’indagine barese, condotta dalla Stazione Forestale di Ruvo di
Puglia con l’apporto del Nucleo Investigativo del Comando Pro-
vinciale di Lecce, è stata preceduta da analoga esperienza inve-
stigativa condotta dai forestali di Brindisi, ed ha portato, attra-
verso l’uso di complesse tecniche investigative, ad accertare che
nello stabilimento attenzionato si svolgeva un’attività illecita di
miscelazione tra SOA di cat. 1 e quelli di cat. 3 già durante la fase
di raccolta e trasporto e durante l’avvio alla lavorazione degli
stessi.
In sintesi l’operato contra legem portato alla luce dai forestali si
articolava essenzialmente sullo lo scarico, nell’area di ricezione
dell’impianto di cat. 3, di interi autotreni di SOA di cat. 1 o di
SOA di cat. 3 contaminati dalla presenza negli stessi di carcasse
animali di diversa taglia. Questo materiale veniva poi convo-
gliato all’interno delle tramogge per l’avvio alla trasformazione
ad eccezione delle carcasse di maggiore dimensione (bovini ed
equini) che venivano poi trasferite nell’impianto di cat. 1, diver-
samente da quelle di piccola e media taglia (ovini - suini) che
venivano avviati direttamente alla trasformazione in cat. 3.
Inoltre con l’utilizzo di motopale i SOA di cat. 1 venivano prele-
vati dall’impianto di medesima categoria, ove precedentemente
correttamente scaricati, e trasferiti nell’impianto di cat. 3, per
l’avvio alla trasformazione unitamente ai SOA ivi giacenti. Per
effetto di tali movimentazioni il materiale trasformato nell’im-
pianto di cat. 3 diventava, in definitiva, tutto di categoria 1, e
pertanto ad alto rischio infettivo, per cui i prodotti derivanti
dalla sua trasformazione (grasso e farine) avrebbero dovuto
esclusivamente essere destinati alla sola eliminazione in quanto
rifiuti e non alla commercializzazione, così come praticato nella
realtà dal sodalizio oggetto dell’indagine.
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