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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto


                    gimi per animali da compagnia (Pet-food) e dei fertilizzanti, ex
                    art. 6 comma 2 lett. d) ed e) del Reg.
                    Solo i SOA di categoria 3 possono essere impiegati per la costi-
                    tuzione delle materie prime, in ultimo citate, suscettibili di riuti-
                    lizzo. Il loro uso deve pertanto rispettare le restrizioni scolpite
                    nel Reg. che vietano, in particolare, l’utilizzo di SOA e prodotti
                    trasformati, in caso di impiego mangimistico, per l’alimentazio-
                    ne di una specie con proteine animali trasformate ottenute da
                    corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibali-
                    smo), in quanto tale pratica, si rammenta, secondo pareri scien-
                    tifici, presenta il rischio di diffusione di malattie.


                    La normativa interna sui rifiuti

                    Da quanto sinora esposto, emerge chiaramente che il Regola-
                    mento CE 1774/2002 detta disposizioni riguardanti il solo profi-
                    lo sanitario e veterinario della manipolazione dei SOA senza
                    pregiudicare l’applicazione di qualsivoglia normativa nazionale
                    esistente in materia ambientale, per cui può considerarsi com-
                    plementare e non sostitutivo della disciplina sui rifiuti scolpita
                    nel D.L.vo 152/06, come ribadito anche dal Diritto vivente (cfr
                    Corte di Cassazione: sent. Sez. III, n° 26851 del 15 giugno 2004;
                    Sez. III, n° 45057/08 del 4.11.2008 e n° 12844/09 del 24.03.2009).
                    La normativa da ultimo citata concorre di conseguenza nel disci-
                    plinare i sottoprodotti di cat. 1 che, per il loro alto rischio infetti-
                    vo, non possono essere destinati in alcun caso al consumo
                    umano e animale e, invero, sono obbligatoriamente da destinar-
                    si alla sola eliminazione, tanto da essere muniti di un codice
                    europeo rifiuti. Per di più l’attuale formulazione dell’art. 185
                    ribadisce che le carogne, quali corpi interi di animali morti, ven-
                    gono escluse dalla disciplina dei rifiuti solo se regolamentate da
                    altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e
                    sanitaria. Pertanto, assicurando il Reg. solo una tutela sanitaria,
                    le carogne, quali SOA di cat. 1, sono sempre incluse nella disci-
                    plina generale dei rifiuti. Tale interpretazione era già stata espli-
                    citata nella originaria formulazione dell’art. 185 di cui al d.lvo
                    152/06, che al comma 2, ora abrogato dal D.L.vo 4/2008, così
                    recitava: “resta ferma la disciplina del Regolamento CE 1774/2002


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