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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto
gimi per animali da compagnia (Pet-food) e dei fertilizzanti, ex
art. 6 comma 2 lett. d) ed e) del Reg.
Solo i SOA di categoria 3 possono essere impiegati per la costi-
tuzione delle materie prime, in ultimo citate, suscettibili di riuti-
lizzo. Il loro uso deve pertanto rispettare le restrizioni scolpite
nel Reg. che vietano, in particolare, l’utilizzo di SOA e prodotti
trasformati, in caso di impiego mangimistico, per l’alimentazio-
ne di una specie con proteine animali trasformate ottenute da
corpi o parti di corpi di animali della stessa specie (cannibali-
smo), in quanto tale pratica, si rammenta, secondo pareri scien-
tifici, presenta il rischio di diffusione di malattie.
La normativa interna sui rifiuti
Da quanto sinora esposto, emerge chiaramente che il Regola-
mento CE 1774/2002 detta disposizioni riguardanti il solo profi-
lo sanitario e veterinario della manipolazione dei SOA senza
pregiudicare l’applicazione di qualsivoglia normativa nazionale
esistente in materia ambientale, per cui può considerarsi com-
plementare e non sostitutivo della disciplina sui rifiuti scolpita
nel D.L.vo 152/06, come ribadito anche dal Diritto vivente (cfr
Corte di Cassazione: sent. Sez. III, n° 26851 del 15 giugno 2004;
Sez. III, n° 45057/08 del 4.11.2008 e n° 12844/09 del 24.03.2009).
La normativa da ultimo citata concorre di conseguenza nel disci-
plinare i sottoprodotti di cat. 1 che, per il loro alto rischio infetti-
vo, non possono essere destinati in alcun caso al consumo
umano e animale e, invero, sono obbligatoriamente da destinar-
si alla sola eliminazione, tanto da essere muniti di un codice
europeo rifiuti. Per di più l’attuale formulazione dell’art. 185
ribadisce che le carogne, quali corpi interi di animali morti, ven-
gono escluse dalla disciplina dei rifiuti solo se regolamentate da
altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e
sanitaria. Pertanto, assicurando il Reg. solo una tutela sanitaria,
le carogne, quali SOA di cat. 1, sono sempre incluse nella disci-
plina generale dei rifiuti. Tale interpretazione era già stata espli-
citata nella originaria formulazione dell’art. 185 di cui al d.lvo
152/06, che al comma 2, ora abrogato dal D.L.vo 4/2008, così
recitava: “resta ferma la disciplina del Regolamento CE 1774/2002
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