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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto

































               Operazioni di lavaggio dei rifiuti plastici prodromici alle procedure di recupero
               recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non
               destinati al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva nel-
               l’ambito del campo di applicazione ivi indicato”.
               Si può, quindi, concludere che i SOA di Categoria 1 sono sempre
               considerati rifiuti speciali non pericolosi e sottoposti pertanto
               alla disciplina del D.L.vo n° 152/06, poiché obbligatoriamente
               destinati alla eliminazione e quindi rientranti nella definizione
               di cui all’art. 183 comma 1 lett. a), del d.lvo n.152/06, fra le mate-
               rie di cui il detentore … abbia l’obbligo di disfarsi. Sono, viceversa,
               sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed
               esclusivamente soggetti al Regolamento CE n° 1774/2002, solo i
               SOA che rispettino le cinque condizioni imposte dalla definizio-
               ne di sottoprodotto di cui all’art. 183, cit., comma 1, lettera p) in
               cui rientrano a pieno i SOA di categoria 3 e cioè che: 1) siano ori-
               ginati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
               2) il cui impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e
               avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utiliz-
               zazione preventivamente individuato e definito; 3) che soddisfino requi-
               siti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro


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