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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto
Operazioni di lavaggio dei rifiuti plastici prodromici alle procedure di recupero
recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva nel-
l’ambito del campo di applicazione ivi indicato”.
Si può, quindi, concludere che i SOA di Categoria 1 sono sempre
considerati rifiuti speciali non pericolosi e sottoposti pertanto
alla disciplina del D.L.vo n° 152/06, poiché obbligatoriamente
destinati alla eliminazione e quindi rientranti nella definizione
di cui all’art. 183 comma 1 lett. a), del d.lvo n.152/06, fra le mate-
rie di cui il detentore … abbia l’obbligo di disfarsi. Sono, viceversa,
sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti ed
esclusivamente soggetti al Regolamento CE n° 1774/2002, solo i
SOA che rispettino le cinque condizioni imposte dalla definizio-
ne di sottoprodotto di cui all’art. 183, cit., comma 1, lettera p) in
cui rientrano a pieno i SOA di categoria 3 e cioè che: 1) siano ori-
ginati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il cui impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e
avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utiliz-
zazione preventivamente individuato e definito; 3) che soddisfino requi-
siti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro
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