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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto


                    I reati fine della supposta associazione per delinquere, sono stati
                    configurati, anzitutto, nell’art. 260 del D.L.vo 152/06 e succ.
                    mod., in quanto trattavasi di attività organizzata per il traffico
                    illecito di rifiuti, essendo ormai più che acclarato che i SOA di
                    cat. 1 sono rifiuti non pericolosi la cui gestione soggiace alle
                    disposizione del D.L.vo 152/06. Tali prodotti ad alto rischio
                    infettivo, venivano, come ampiamente anticipato, prelevati dai
                    macelli di produzione nonché dagli impianti di transito, ove
                    venivano momentaneamente stoccati, per essere trasportati
                    presso la ditta attenzionata, quale luogo di trasformazione per la
                    successiva eliminazione.
                    Qui giunti, tali rifiuti, costituiti da carcasse e M.S.R. (materiali
                    specifici a rischio) e materiale di scarto, venivano spesso misce-
                    lati con i SOA di cat. 3, che pertanto diventavano anch’essi rifiu-
                    ti ad alto rischio infettivo, per essere poi avviati alla trasforma-
                    zione nell’impianto di cat. 3 per la produzione di derivati (gras-
                    si e farine) poi commercializzati, anziché essere destinati, ex
                    lege, alla sola eliminazione. Gli investigatori del Corpo Foresta-
                    le dello Stato hanno ravvisato la sussumibilità di tale fattispecie
                    nell’art. 260 del D.L.vo n° 152/06, trattandosi della tipica con-
                    dotta di chi cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce
                    abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire
                    un ingiusto profitto. Per di più, la Suprema Corte di Cassazione,
                    con sentenza della Sez. III, n° 40828 del 10.11.2005, ha affermato
                    che la suddetta condotta abusiva non si concretizza unicamente
                    quando la gestione dei rifiuti avvenga senza autorizzazione o
                    senza titoli abilitativi, come tra l’altro avvenuto nel caso di spe-
                    cie, ma anche quando vengono poste in atto tutte quelle attività
                    che per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano total-
                    mente difformi da quanto previsto e/o autorizzato; la stessa pro-
                    nuncia ha altresì sottolineato che l’elemento del profitto ingiusto
                    non deve riconnettersi necessariamente ad un dato di carattere
                    patrimoniale, ben potendo consistere nel risparmio dei costi o
                    addirittura nel rafforzamento di un ruolo apicale all’interno
                    della società, tutte circostanze che sono state ravvisate nel caso
                    in specie.
                    I Forestali hanno, ancora, ipotizzato la Truffa aggravata, ex art.
                    640 c.p., avendo il sodalizio venduto le suddette materie prime,


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