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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto
I reati fine della supposta associazione per delinquere, sono stati
configurati, anzitutto, nell’art. 260 del D.L.vo 152/06 e succ.
mod., in quanto trattavasi di attività organizzata per il traffico
illecito di rifiuti, essendo ormai più che acclarato che i SOA di
cat. 1 sono rifiuti non pericolosi la cui gestione soggiace alle
disposizione del D.L.vo 152/06. Tali prodotti ad alto rischio
infettivo, venivano, come ampiamente anticipato, prelevati dai
macelli di produzione nonché dagli impianti di transito, ove
venivano momentaneamente stoccati, per essere trasportati
presso la ditta attenzionata, quale luogo di trasformazione per la
successiva eliminazione.
Qui giunti, tali rifiuti, costituiti da carcasse e M.S.R. (materiali
specifici a rischio) e materiale di scarto, venivano spesso misce-
lati con i SOA di cat. 3, che pertanto diventavano anch’essi rifiu-
ti ad alto rischio infettivo, per essere poi avviati alla trasforma-
zione nell’impianto di cat. 3 per la produzione di derivati (gras-
si e farine) poi commercializzati, anziché essere destinati, ex
lege, alla sola eliminazione. Gli investigatori del Corpo Foresta-
le dello Stato hanno ravvisato la sussumibilità di tale fattispecie
nell’art. 260 del D.L.vo n° 152/06, trattandosi della tipica con-
dotta di chi cede, riceve, trasporta, esporta, importa o gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire
un ingiusto profitto. Per di più, la Suprema Corte di Cassazione,
con sentenza della Sez. III, n° 40828 del 10.11.2005, ha affermato
che la suddetta condotta abusiva non si concretizza unicamente
quando la gestione dei rifiuti avvenga senza autorizzazione o
senza titoli abilitativi, come tra l’altro avvenuto nel caso di spe-
cie, ma anche quando vengono poste in atto tutte quelle attività
che per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano total-
mente difformi da quanto previsto e/o autorizzato; la stessa pro-
nuncia ha altresì sottolineato che l’elemento del profitto ingiusto
non deve riconnettersi necessariamente ad un dato di carattere
patrimoniale, ben potendo consistere nel risparmio dei costi o
addirittura nel rafforzamento di un ruolo apicale all’interno
della società, tutte circostanze che sono state ravvisate nel caso
in specie.
I Forestali hanno, ancora, ipotizzato la Truffa aggravata, ex art.
640 c.p., avendo il sodalizio venduto le suddette materie prime,
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