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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto
spacciandole quali appartenenti alla cat. 3, per procurare a sé un
ingiusto profitto, cagionando ai loro acquirenti un danno patri-
moniale, il tutto mediante artifizi e raggiri praticati nelle com-
plesse fasi della miscelazione e della lavorazione delle due cate-
gorie, oltre che nel carico e trasporto dei materiali.
Oltre a detti reati fine, i forestali hanno ricostruito anche una rete
di reati strumentali all’attuazione del piano criminoso. Si citano
i vari Falsi Ideologici commessi da privati in atti pubblici ex art.
483 c.p., soprattutto nella fase di trasporto delle materie, ovvero,
la Frode in commercio ex art. 515 c.p.. Quest’ultima tipolgia si è
configurata in quanto l’attività conclusiva di tutto il sistema cri-
minoso posto in essere da parte dei sodali, è stata costituita dalla
commercializzazione dei prodotti derivati dalla trasformazione
dei SOA di cat. 1, in netta violazione del più volte richiamato
Regolamento europeo, recapitati ai propri acquirenti come gras-
so fuso e farine falsamente dichiarati di cat. 3.
Ancora, completavano il presunto quadro crimoso, le Emissioni
di fatture false, ex art. 8 D.L.vo 10 marzo 2000, n° 74, ed una serie
di Reati Contravvenzionali, quali il Getto pericoloso di cose, ex
art. 674 c.p., per l’emissione di fumi e vapori nell’atmosfera
caratterizzati da esalazioni di “odore” alquanto nauseante, puz-
zolente e particolarmente molesto.
Due anni di indagine, tanta fatica investigativa per una delle più
lunghe e complesse indagini su rifiuti e agroalimentare mai svol-
te in Puglia, la complessità di una normativa spesso ostica sotto
il profilo interpretativo anche per gli addetti ai lavori, ma alla
fine forse un piccolo contributo nella lotta contro chi, sempre
pronto al ricatto ambientale, appare davvero disinteressato alla
salute umana nel nome dell’ingiusto profitto.
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