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I Sottoprodotti di Origine Animale: nel segno dell’ingiusto profitto


                    della stessa specie presenta il rischio di diffondere malattie, è
                    risultato assolutamente opportuno distinguere le misure da
                    attuare a seconda della natura dei SOA interessati limitando, in
                    particolare, eventuali utilizzazioni di taluni materiali di origine
                    animale e definendo le norme per l’utilizzazione dei SOA non
                    destinati alla produzione di mangimi nonché le regole per la loro
                    eliminazione, onde evitare ogni rischio di dispersione degli
                    agenti patogeni e/o residui.
                    Se é pur vero che l’emergenza manifestatasi in Europa negli anni
                    2000/2001 con la diffusione della B.S.E. quale encefalopatia spon-
                    giforme trasmissibile, ha fatto scaturire il divieto ex art. 7 Reg. CE
                    999/2001 “recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’era-
                    dicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili”, di sommi-
                    nistrare ai ruminanti le proteine derivate da mammiferi origina-
                    te dalla trasformazione degli scarti animali, divieto esteso anche
                    agli animali di allevamento diversi dagli animali carnivori da
                    pelliccia, il legislatore comunitario ha ritenuto assolutamente
                    necessario procedere ad una revisione sostanziale della normati-
                    va europea sui SOA. Al riguardo ha adottato il Regolamento CE
                    1774/2002 (di seguito denominato Reg.) “recante norme sanitarie
                    relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
                    umano”, quale normativa di carattere igienico sanitario, sanzio-
                    nata dal D.L.vo 21 febbraio 2005, n° 36, che ha sostituito, abro-
                    gando, la precedente direttiva 90/667/CEE (e decisioni connesse)
                    recepita dallo Stato italiano con il D.L.vo n° 508/92.
                    Uno dei punti chiave del Reg. è la classificazione dei sottopro-
                    dotti in materiale di categoria 1 (“Destinato alla sola eliminazio-
                    ne”), materiale di categoria 2 (“Non destinato al consumo animale”)
                    e materiale di categoria 3 (“Non destinato al consumo umano”).
                    In via esemplificativa, per i SOA di categoria 1 si fa riferimento
                    in particolare a tutte le carcasse di bovini, ovini e caprini quali
                    corpi interi di animali e ai materiali specifi a rischio (MSR).
                    Diversamente, nei sottoprodotti di categoria 2 rientrano le car-
                    casse di equini, suini e avicoli, mentre nei SOA di categoria 3 si
                    sussumono gli scarti derivanti dalla lavorazione delle carni,
                    cosiddetto spolpo, dopo la macellazione di ogni specie animale,
                    considerati a basso rischio infettivo (ossa, ritagli di carne, organi
                    non commestibili, pezzi di grasso ecc.).


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