Page 209 - 103-118 LAGOMARSINO, COSTANTINI, PAGLIAI II bozza:orientamento I bozza
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La piromania
all’impulso criminale sembra aumentare quando ci si trova
davanti alla categoria dei disturbi del controllo degli impulsi, tra
i quali è inserita la piromania.
La categoria dei disturbi del controllo degli impulsi, ha quale
caratteristica peculiare l’incapacità di resistere ad un impulso o
ad un impellente desiderio, o alla tentazione di compiere un’a-
zione pericolosa per sé o per gli altri.
Nella maggior parte dei disturbi del controllo degli impulsi il
soggetto avverte una sensazione crescente di tensione o eccita-
zione prima di compiere l’azione, e in seguito prova piacere, gra-
tificazione, o sollievo nel momento in cui commette l’azione stes-
sa. Dopo l’azione possono esserci o meno rimorso, autoriprova-
zione o senso di colpa.
Un soggetto soffre quindi di un disturbo del controllo degli
impulsi quando non è capace di resistere all’impulso di porre in
essere un atto.
Si possono osservare 2 tipologie di impulsività.
• Transitoria: non ha estensione temporale e non ha carattere
ripetuto
• Persistente: ha estensione temporale e si sostanzia in azioni
ripetute.
È difficile stabilire la linea di confine tra un atto impulsivo occa-
sionale e un disturbo del controllo degli impulsi quando entram-
bi hanno una conseguenza negativa. Non c’è nemmeno accordo
sul come diagnosticare i disturbi dei controlli degli impulsi in
ogni situazione che si presenta.
I disturbi del controllo degli impulsi suscitano rilevanti proble-
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mi in ordine all’imputabilità : quando non vi siano concomi-
tanti e gravi problemi di malattia mentale, nelle forme pure di
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disturbo del controllo degli impulsi, quali la piromania , la
capacità d’intendere il significato illegittimo dei reati inevitabil-
mente commessi è conservata, ma il problema è insito nella
libertà del volere, generalmente compromessa per l’imperatività
e l’irresitibilità degli impulsi. Viene ancora una volta spontaneo
chiedersi quale sia allora il senso della modifica dei criteri dia-
20 Ponti G., Compendio di criminologia, op. cit., pag. 473 e ss.
21 La stessa osservazione valga per le forme di disturbo esplosivo e di cleptomania.
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