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Certificazione dei crediti di carbonio e settore forestale
Per quanto riguarda la gestione forestale, invece, ad ogni Paese
è stato assegnato un limite ai crediti generabili. Il limite dell’Ita-
lia è stato fissato a 2,78 milioni di tonnellate di carbonio all’anno
(espressi in anidride carbonica sono pari a 10,2 MtCO anno).
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Le attività condotte su terreni agricoli e pascoli e l’imboschi-
mento potranno generare crediti soltanto se faranno registrare
livelli di assorbimento superiori a quelli del 1990, per via del
particolare sistema di contabilizzazione previsto per le suddette
attività (net-net accounting): comunque per l’Italia tali voci sono
state escluse, perché il nostro Paese ha scelto solo la sola gestio-
ne forestale tra le attività addizionali previste dall’art. 3.4 del
Protocollo di Kyoto, rendendo per esempio non possibile per i
privati la contabilizzazione degli assorbimenti derivanti dagli
impianti arborei finanziati dal Regolamento 2080/92.
I crediti “italiani” potranno essere contabilizzati alla fine del
primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (nel 2012) e il
loro valore economico in teoria dovrà essere stabilito in base ai
contenuti finalizzati nel Registro Nazionale dei Serbatoi di Car-
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bonio Agroforestali gestito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, anche se all’estate 2010 ancora
non esiste un Regolamento attuativo del Registro.
Non esistendo la possibilità di fare commercio di tali crediti
generanti dal mondo forestale tra imprese private nell’ambito
dell’Emission Trading Scheme dell’UE, l’unica possibilità attua-
bile è un accordo politico strategico a livello nazionale al fine di
incentivare determinate attività agroforestali, con l’obiettivo di
ottenere dei crediti che l’Italia potrà utilizzare in futuro per il
proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell’ambito del
Protocollo di Kyoto. Quindi, con molta chiarezza su questo
punto (visto che ancora il Registro nazionale non è ancora ope-
rativo e le relative procedure non sono ancora definite, anche
se sappiamo che si baserà sul capitolo 4 delle regole dell’IPCC),
per i proprietari e i gestori forestali italiani il Protocollo di
Kyoto non rappresenta attualmente una fonte di potenziale
guadagno.
5 Il Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio Agroforestali è stato creato con Decreto del 2
febbraio 2005 del Ministero dell’ambiente (pubblicato nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2005) e
istituito da successivo Decreto Ministero Ambiente del 1 aprile 2008 (pubblicato nella GU n.
104 del 5 maggio 2008).
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 217