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Certificazione dei crediti di carbonio e settore forestale
l’ETS devono essere certificate secondo schemi e metodologie
ben precisi dettati dalla Direttiva stessa e gestite per il tramite
del Registro Nazionale delle Emissioni, lo strumento ufficiale
che l’Italia avrebbe dovuto aver reso operativo dal 1 Gennaio
2008. Una parte importante del Registro Nazionale delle Emis-
sioni riguarda il Registro Nazionale dei Serbatoi di Carbonio
Agro-Forestale, Registro che dovrebbe gestire e certificare i
flussi degli assorbimenti netti derivanti dalle attività di Uso e
Cambio d’Uso del Territorio, nonché attività Selvicolturali (in
inglese Lulucf). È da precisare che, al momento, i crediti deri-
vanti dalle attività agro-forestali non sono spendibili all’interno
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del sistema ETS dell’Unione Europea .
• La certificazione di riduzione delle emissioni di gas serra dai
progetti dei meccanismi flessibili Cdm e Ji: è già disponibile sul
mercato e richiedibile ad Organismi di Certificazione accreditati
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per tale scopo (ad esempio in Italia CSQA, DNV, SGS, TUV) .
In tale contesto la certificazione è un atto con il quale un ente accre-
ditato (chiamato Designated Operational Entity) assicura che un pro-
getto, sviluppato secondo predefinite modalità e in precisi ambiti,
durante un periodo di tempo specificato ha generato le riduzioni di
emissioni o gli assorbimenti di gas serra previste e verificate. Il ritor-
no di un investimento in un progetto CDM (Clean Development
Mechanism) con Paesi in Via di Sviluppo o JI (Joint Implementation)
con Paesi dell’Annex 1 (tra cui anche i Paesi con economia in tran-
sizione) è rappresentato rispettivamente dai “Certified Emissions
Reduction” (CER) e dalle “Emission Reduction Units” (ERU) che i
2 La Commissione Europea dopo aver valutato la possibilità di consentire l’uso di crediti deri-
vanti da alcuni tipi di progetti LULUCF, è giunta alla conclusione che così facendo verrebbe
compromessa l’integrità ambientale del sistema Ets comunitario per varie ragioni:
a) i progetti LULUCF non garantiscono la permanenza degli stock di carbonio, essendo per
loro natura temporanee e reversibili;
b) l’inclusione dei progetti LULUCF nel sistema ETS richiederebbe un livello di monitorag-
gio e comunicazione di qualità comparabile al monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni prodotte dagli impianti che attualmente rientrano nel sistema;
c) la semplicità, trasparenza e prevedibilità del sistema sarebbero notevolmente ridotte;
d) la magnitudine dei potenziali crediti generati da attività LULUCF che entrerebbero nel sistema
di scambio potrebbe compromettere il funzionamento del mercato del carbonio, a meno di non
limitarne il ruolo (ma in tal caso i possibili benefici di questi crediti sarebbero marginali).
3 L’articolo 11a della direttiva “Linking” (Direttiva 2004/101/CE) stabilisce che, nell’ambito del
sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di CO , gli Stati Membri possono auto-
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rizzare gli operatori ad utilizzare CERs e ERUs per adempiere all’obbligo annuale di restituzio-
ne delle quote. L’Italia si è avvalsa di tale possibilità. Nel caso di progetti idroelettrici con capa-
cità di generazione superiori a 20 MW la direttiva prevede che in fase di approvazione del pro-
getto, sia verificato il rispetto dei principi stabiliti dalla World Commission on Dams (Report
“Dams and Development – A New Framework for Decision-Making”, November 2000).
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 213