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Certificazione dei crediti di carbonio e settore forestale
efficienza energetica e di riconversione del sistema di produzio-
ne di energia finanziati da Paesi industrializzati).
L’Unione Europea (UE), con l’emanazione della Direttiva
2003/87/CE, poi modificata dalla direttiva 2004/101/CE, ha
introdotto l’Emission Trading Scheme (ETS), sistema di scambio
delle emissioni, una pietra miliare della strategia dell’UE per la
lotta ai cambiamenti climatici. Il sistema consente alle imprese
partecipanti di acquistare o vendere quote di emissione (EUA –
1 ton.CO ), il cui obiettivo è quello di aiutare gli Stati membri
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dell’UE a rispettare gli impegni assunti per limitare o ridurre le
Tab 1 - Meccanismi Flessibili del Protocollo di Kyoto
Sono stati introdotti per diminuire i costi delle politiche di Kyoto:
• Joint Implementation (art. 6): permette ai Paesi Annex I di trasferire o
acquistare da un’altro Paese Annex I Unità di Riduzione delle Emissio-
ni (ERU) risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di GHG
• Clean Development Mechanism (art. 12): consente alle nazioni Annex I
o ai loro enti privati di guadagnare Riduzioni di Emissione Certificate
(CER) risultanti da progetti di riduzione delle emissioni di GHG in
Paesi in via di Sviluppo
• International Emission Trading (art. 17 del PK): tale meccanismo con-
sente ai Paesi Annex B di acquistare/vendere quote di emissioni (AAU)
Ciascuna unità di ERU, CER, AAU è pari ad 1 ton CO .
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Tab 2 - Emission Trading Scheme Europeo
Introdotto con la Direttiva 2003/87/CE ed avviato nel gennaio del 2005, lo sche-
ma obbliga oltre 12000 installazioni industriali europee a gestire le proprie emis-
sioni di biossido di carbonio. A ciascuna installazione viene assegnato un quan-
titativo annuo di permessi o EU Allowances (EUA). Ciascun EUA è pari ad 1
tonnellata di CO (successivamente saranno coinvolti anche gli altri gas-serra).
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Le emissioni coperte rappresentano quasi il 50% delle emissioni totali dell’Ue.
Per ogni periodo (durata di 5 anni, ad eccezione del primo periodo che coincide
con il triennio 2005-2007) ogni Stato Membro redige un Piano Nazionale di
Allocazione (PNA) in cui sono definiti i criteri di allocazione e le quote allocate
per ogni installazione coinvolta. Gli impianti devono monitorare e certificare le
proprie emissioni annuali. Quelli che emettono un numero maggiore di emis-
sioni possono acquistare permessi da altre installazioni e, dal secondo periodo,
esse potranno anche acquisire crediti da CDM e JI.
SILVÆ - Anno VI n. 13 - 211