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Certificazione dei crediti di carbonio e settore forestale


                  ETS

                  Per la Direttiva sull’Emissions Trading Scheme dell’UE al momen-
                  to non ci sono opportunità di poter far valere crediti di Carbonio
                  provenienti dal mondo agricolo e forestale, perché le uniche atti-
                  vità riconosciute sono solo quelle derivanti dal risparmio di
                  emissioni di gas climalteranti derivanti dal miglioramento delle
                  tecnologie attuali di combustione o dalla riduzione tout cour.

                  Protocollo di Kyoto


                  Il Protocollo di Kyoto ha chiaramente riconosciuto il ruolo delle
                  foreste e dei suoli agricoli nella mitigazione dei cambiamenti cli-
                  matici, in virtù della loro capacità di assorbire carbonio dall’at-
                  mosfera Il Protocollo di Kyoto prevede, in base a quanto statui-
                  to negli art. 3.3 e 3.4 e ai successivi accordi negoziali, l’impiego
                  dei pozzi (sink) di carbonio per la riduzione del bilancio netto
                  nazionale delle emissioni di gas serra.
                  Art. 3.3 Afforestation, Reforestation, Deforestation  (ARD, in
                  italiano traducibile in imboschimento, rimboschimento, defore-
                  stazione)
                  Art. 3. 4 Gestione Forestale, Gestione dei suoli agricoli, Gestio-
                  ne dei pascoli, Rivegetazione (attività addizionali)
                  Se dalle attività nazionali di cui agli articoli 3.3. e 3.4 deriva un
                  assorbimento netto di gas serra, il Paese può emettere (iscriven-
                  doli nel proprio registro nazionale) una quantità equivalente di
                  crediti di Carbonio (Removal Units, RMU).
                  Per quanto riguarda l’articolo 3.3, cioè le attività di imboschi-
                  mento, la condizione da rispettare perché l’impianto possa gene-
                  rare crediti è che il sito per la realizzazione di nuove foreste sia
                  stato privo di copertura forestale da almeno 50 anni; mentre per
                  il rimboschimento il sito non deve essere coperto da foresta dal
                  31 dicembre 1989. Non ci sono limiti all’emissione dei crediti, e
                  può essere certificato tutto il carbonio accumulatosi nella bio-
                  massa (epigea e ipogea), nella necromassa dell’area dell’impian-
                  to (fusto, rami, foglie, radici, sostanza organica nel suolo) e nel
                  suolo dal 1 gennaio 1990 (anche se con differenti sistemi di con-
                  tabilizzazione tra le diverse attività previste dall’articolo 3.4).



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