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Certificazione dei crediti di carbonio e settore forestale
ETS
Per la Direttiva sull’Emissions Trading Scheme dell’UE al momen-
to non ci sono opportunità di poter far valere crediti di Carbonio
provenienti dal mondo agricolo e forestale, perché le uniche atti-
vità riconosciute sono solo quelle derivanti dal risparmio di
emissioni di gas climalteranti derivanti dal miglioramento delle
tecnologie attuali di combustione o dalla riduzione tout cour.
Protocollo di Kyoto
Il Protocollo di Kyoto ha chiaramente riconosciuto il ruolo delle
foreste e dei suoli agricoli nella mitigazione dei cambiamenti cli-
matici, in virtù della loro capacità di assorbire carbonio dall’at-
mosfera Il Protocollo di Kyoto prevede, in base a quanto statui-
to negli art. 3.3 e 3.4 e ai successivi accordi negoziali, l’impiego
dei pozzi (sink) di carbonio per la riduzione del bilancio netto
nazionale delle emissioni di gas serra.
Art. 3.3 Afforestation, Reforestation, Deforestation (ARD, in
italiano traducibile in imboschimento, rimboschimento, defore-
stazione)
Art. 3. 4 Gestione Forestale, Gestione dei suoli agricoli, Gestio-
ne dei pascoli, Rivegetazione (attività addizionali)
Se dalle attività nazionali di cui agli articoli 3.3. e 3.4 deriva un
assorbimento netto di gas serra, il Paese può emettere (iscriven-
doli nel proprio registro nazionale) una quantità equivalente di
crediti di Carbonio (Removal Units, RMU).
Per quanto riguarda l’articolo 3.3, cioè le attività di imboschi-
mento, la condizione da rispettare perché l’impianto possa gene-
rare crediti è che il sito per la realizzazione di nuove foreste sia
stato privo di copertura forestale da almeno 50 anni; mentre per
il rimboschimento il sito non deve essere coperto da foresta dal
31 dicembre 1989. Non ci sono limiti all’emissione dei crediti, e
può essere certificato tutto il carbonio accumulatosi nella bio-
massa (epigea e ipogea), nella necromassa dell’area dell’impian-
to (fusto, rami, foglie, radici, sostanza organica nel suolo) e nel
suolo dal 1 gennaio 1990 (anche se con differenti sistemi di con-
tabilizzazione tra le diverse attività previste dall’articolo 3.4).
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