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La sabina e l’olio Dop
Tutto questo splendore ha avuto fine quando l’Impero romano
fu travolto dalle invasioni barbariche; è per merito dei monaci
Benedettini dell’Abbazia di Farfa che a partire dal Medioevo fu
ripresa la coltivazione dell’olivo e diffusa in tutto il territorio.
Non è dunque difficile attraversare questi luoghi e scoprire
uliveti secolari accanto a nuovi impianti che, oltre a caratteriz-
zare fortemente il territorio e a dare forma al tipico paesaggio
della Sabina, sono ancora oggi soggetti attivi della produzione
di olio extravergine di oliva della regione Lazio ed espressio-
ne di sinergia tra paesaggio e coltivazioni umane.
L’olio della Sabina, delicato e raffinato, è dunque elemento
significativo di questo territorio ed è celebrato sia da riviste
specializzate sia da numerose sagre divenute mete di buongu-
stai e amatori. L’olio extravergine di oliva può fregiarsi del
riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta -
Dop “Sabina” dal 1996 (Regolamento CE n. 1236/96).
L’olio extravergine di oliva Sabina Dop ottenuto dalle varietà
di olive Carboncella, Leccino, Raja, Frantoio, Olivastrone, Moraio-
lo, Olivago, Salviana e Rosciola (cultivar). L’olio Dop ha un colo-
re giallo oro dai riflessi verdi, il suo sapore è aromatico e l’aci-
dità massima è pari allo 0,60%.
Per produrre un olio extravergine Sabina Dop occorre seguire
una serie di scrupolose procedure:
- iscrizione dei terreni olivetati nell’Elenco Oliveti;
- iscrizione degli impianti di trasformazione delle olive nel-
l’Elenco Frantoi;
- iscrizione dei magazzini di stoccaggio dell’olio molito, in
attesa di certificazione, nell’Elenco magazzini di stoccaggio;
- iscrizione dei locali nei quali viene imbottigliato l’olio,
dopo la certificazione, nell’Elenco Confezionatori;
- comunicazione da parte del conduttore dell’oliveto alla
Camera di Commercio dell’inizio della campagna di raccol-
ta delle olive e della molitura delle stesse, con indicazione
del frantoio dove esse verranno molite;
- verifica da parte del Comitato di Certificazione della
conformità dell’etichetta da apporre sulla confezione;
- rilascio alla azienda interessata, in caso di conformità del-
l’olio ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione, del
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