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Il nucleo investigativo per i reati in danno agli animali


                     Oggetto:  n. 50 esemplari di Amazona aestiva privi di certificazione
                  CITES, n. 28 esemplari di fauna autoctona protetta, priva di anello di
                  identificazione.
                     Iter seguito: Il titolare della Ditta proprietaria degli animali, in segui-
                  to alle indagini esperite, fu rinviato a giudizio con n.11 capi di imputazio-
                  ne, tra i quali il maltrattamento di animali, detenzione in condizioni
                  incompatibili e altri reati relativi ad abusi edilizi, illecito smaltimento di
                  reflui e illecita gestione di rifiuti. Nella sentenza di condanna, tuttavia, il
                  GIP Michele Leoni in data 20.10.2006 dispose la restituzione al reo delle
                  cose sottoposte a sequestro.
                     In seguito a istanza di immediata restituzione dei beni sequestrati da
                  parte dell’avvocato difensore del titolare, il GIP ribadiva l’ordine di resti-
                  tuzione al titolare con la seguente motivazione: “il Giudice, rilevato che
                  l’articolo 445 c.1 C.P.P. prevede la confisca solo in quanto misura di sicu-
                  rezza e non anche pena accessoria, dispone la restituzione. Forlì
                  17.11.2006”.
                     In data 27.11.2006, in seguito a istanza della Forestale, lo stesso GIP
                  Leoni revocò il provvedimento di restituzione al titolare della Ditta con la
                  seguente motivazione:
                     “(…) visto l’art. 544 – sexies C.P. e ritenuto di revocare il suddetto
                  provvedimento, non esclusa l’ipotesi di confisca di suddetti animali; rite-
                  nuto di procedere in camera di consiglio, essendo stata emessa Sentenza
                  ex art. 444 CPP…”.
                     In data 11.01.2007 il medesimo GIP dispose la confisca di tutti gli ani-
                  mali in sequestro con la seguente motivazione:
                     “svolta l’udienza camerale; premesso di procedere quale giudice del-
                  l’esecuzione, in quanto la sentenza n. 404/2006 emessa in data
                  20.10.2006 è divenuta irrevocabile in data 28.12.2006; rilevato (….) che
                  la detenzione di fauna selvatica minacciata di estizione in violazione dei
                  divieti contenuti negli articoli 1 e 2 della legge 150 del 1992 (…) compor-
                  ta la confisca prevista dall’art. 4 della citata legge n.150, atteso che que-
                  sta ha natura speciale e si applica indipendentemente da una sentenza
                  di condanna (Cass. 18805 del 27.04.2006), rilevato, quanto agli animali
                  di cui al capo 1 (da identificare in tutti gli altri animali altresì in seque-
                  stro in quanto detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura),
                  che la loro confisca è obbligatoria in ogni caso, ai sensi dell’art. 544-
                  sexies C.P.”.
                     L’avvocato difensore propose quindi in data 20.02.2007 ricorso pres-
                  so la Corte di Cassazione, la quale, con sentenza del 06.12.2007 annullò
                  l’Ordinanza impugnata e rinviò per un nuovo esame al GIP del Tribuna-
                  le di Forlì.


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