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Il nucleo investigativo per i reati in danno agli animali


               Il GIP Rita Chierici in data 06.05.2008 ordinò il dissequestro e la resti-
            tuzione degli animali in sequestro con la seguente motivazione:
               “vista l’istanza della difesa, vista la sentenza della Corte di Cassazio-
            ne del 6.12.2007 che annullava l’ordinanza emessa dal GIP Tribunale di
            Forlì 11.1.07 di confisca animali in sequestro; rilevato che con la Senten-
            ze del 20.10.06 il GUP aveva già disposto la restituzione a …dei beni in
            sequestro con conseguente preclusione processuale rispetto ad un diffor-
            me provvedimento adottato ex art. 670 cpp (o 676, illegibile nel testo) ;
            ritenuto di dovere applicare il principio di diritto affermato nei termini
            indicati dalla Corte di Cassazione con sentenze del 6.12.07”.
               Svantaggi: la mancata applicazione, in sede di enunciazione della sen-
            tenza, del dettato delle leggi n. 150/92 e n. 189/2004 in merito alla confisca
            degli animali, ha comportato che tutti gli esemplari sequestrati, mantenu-
            ti per quasi due anni in centri di recupero che ne hanno assicurato la ria-
            bilitazione, la cura e la gestione in ambienti idonei e in stato di semilibertà,
            con evidenti costi, sono ritornati nella disponibilità del proprietario, con-
            dannato per maltrattamento.
               La procura di Forlì, in quanto alle modalità di restituzione degli ani-
            mali, nell’ordinarla alla P.G., non ha concesso di far effettuare la verifica
            preventiva delle strutture in cui essi sarebbero stati condotti dal titolare
            della ditta in questione.
               Tale caso, per fortuna al momento unico, ha costituito un vero e pro-
            prio corto circuito di un procedimento penale che si era invece concluso
            con la condanna dell’imputato.

                                                                           M.R.E.


























                                                             SILVÆ - Anno V n. 11 - 103
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