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Quando Nietzsche abbracciò un cavallo


            una ratio sociologica a metà strada tra Beccaria e Rousseau, oggi più che
            mai in auge: “Dei Delitti contro il sentimento per gli animali”. Un para-
            dossale mix di positivismo giuridico e sentimentalismo.
               Ma lasciamo la parola al penalista Guido Casaroli:


               “Il titolo contiene cinque disposizioni, di cui le prime quattro configu-
            rano nuove fattispecie criminose, mentre l’ultima prevede una particola-
            re ipotesi di confisca e speciali pene accessori. L’art. 1, comma 3, l.
            198/2004 riformula, infine, la precedente ipotesi di abbandono di anima-
            li, prima accorpata nella fattispecie generale di maltrattamento di cui
            all’art. 727 c.p. e ora elevata ad autonomo titolo di reato. Mediante la
            tecnica dell’interpolazione, il legislatore inserisce nel corpo del Codice, i
            nuovi articoli 544-bis e 544-sexies, con cui vengono previsti, quali “delit-
            ti”: l’uccisione di animali (art. 544-bis), il maltrattamento di animali (art.
            544-ter); gli spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater); il divie-
            to di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies)[…]. In estrema sin-
            tesi, può dirsi che, con la trasformazione degli illeciti da contravvenzioni
            in delitti, da un punto di vista ‘qualitativo’ si determina un indubbio
                                                                   11
            innalzamento della soglia della tutela penale degli animali” .
               Per alcuni ciò è meritorio, per altri un atto dovuto, o addirittura
            insufficiente. Mentre per chi scrive è segno di un’ invasiva produzione
            legislativa, per ora sul piano qualitativo, che rischia però di farsi in futu-
            ro sempre più capillare. E che in prospettiva sembra puntare all’edifica-
            zione di un iperprotettivo welfare state, anche per gli animali.
               Si tratta perciò di un fenomeno che può inquadrarsi in una tendenza
            che va ben oltre il problema “dei diritti degli animali”. Sulle cui ragioni
            ci siamo già soffermati a sufficienza. Quanto al valore di uno “zoo-welfa-
            re”, lasciamo siano i lettori a interrogarsi e decidere.

            La “forza del sociale”


               Veniamo ora al secondo punto. In genere gli animalisti condannano
            ogni forma di violenza. Un atteggiamento condiviso anche dagli stessi cri-
            tici dell’animalismo. I quali concordano sulla necessità di mitigare l’uso
            della violenza sugli animali, pur nella sostanziale fedeltà alle antiche tra-
                                       12
            dizioni alimentari carnivore .

            11 G. Casaroli, Animali (delitti contro il sentimento per gli), in S. Patti (diretta da), Il diritto. Enciclopedia giu-
               ridica del Sole 24 ore, Milano-Bergamo 2007, vol. I. pp. 425-426.
            12 Come nel caso di R. Scruton, Manifesto dei conservatori (ed. or. 2006), Raffaello Cortina Editore, Milano
               2007, pp. 59-76 (“Mangiare i nostri amici”).
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