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L’arte di fare il carbone nel Monte di Portofino
b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pra-
tiche dell’arte, le quali avranno l’obbligo di custodire sempre le carbonaie
accese, così di giorno come di notte abbandonandole soltanto quando il
fuoco sia completamente spento. Analogo divieto è fatto per l’uso di
apparecchi a combustione».
Legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1251, concernente la costituzione dell’Ente
Autonomo per il Monte di Portofino e Regolamento approvato con R.D. 15 aprile
1937-XV, n. 1777.
«... Sottopone il territorio del Monte di Portofino a speciali vincoli allo
scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora
e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e sto-
rico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché
esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio».
Criteri di massima da eseguirsi in materia agricola e forestale, approvati dalla
Commissione Amministrativa dell’Ente Autonomo del Monte di Portofino il 20 apri-
le 1939-XVII, modificati il 6 febbraio 1940-XVIII.
Criteri di ordine generale.
Carbonaie.
9. - In linea di massima non si permetterà di stabilire carbonaie per tra-
sformare sul posto la legna anche se tagliata nei boschi in forza di regola-
re licenza.
In casi eccezionali, di accertata opportunità e di posizioni in cui possa
escludersi il pericolo di incendio, la licenza potrà essere rilasciata quando
si tratti di persone di sicura capacità e moralità che si trovino in grado di
esercitare sulle carbonaie la più attenta e continua vigilanza. In tali casi la
Milizia Forestale oppure le Guardie giurate del Monte dovranno prende-
re preventiva conoscenza del luogo dove la proposta carbonaia potrà esse-
re situata.
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