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L’arte di fare il carbone nel Monte di Portofino


               b) che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pra-
            tiche dell’arte, le quali avranno l’obbligo di custodire sempre le carbonaie
            accese, così di giorno come di notte abbandonandole soltanto quando il
            fuoco sia completamente spento. Analogo divieto è fatto per l’uso di
            apparecchi a combustione».


               Legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1251, concernente la costituzione dell’Ente
            Autonomo per il Monte di Portofino e Regolamento approvato con R.D. 15 aprile
            1937-XV, n. 1777.
               «... Sottopone il territorio del Monte di Portofino a speciali vincoli allo
            scopo di conservare le bellezze naturali, di conservare e sviluppare la flora
            e la fauna, di conservare e restaurare i monumenti di pregio artistico e sto-
            rico, di sistemare la viabilità, di disciplinare le costruzioni edilizie affinché
            esse contribuiscano alla bellezza del paesaggio».


               Criteri di massima da eseguirsi in materia agricola e forestale, approvati dalla
            Commissione Amministrativa dell’Ente Autonomo del Monte di Portofino il 20 apri-
            le 1939-XVII, modificati il 6 febbraio 1940-XVIII.
               Criteri di ordine generale.
               Carbonaie.
               9. - In linea di massima non si permetterà di stabilire carbonaie per tra-
            sformare sul posto la legna anche se tagliata nei boschi in forza di regola-
            re licenza.
               In casi eccezionali, di accertata opportunità e di posizioni in cui possa
            escludersi il pericolo di incendio, la licenza potrà essere rilasciata quando
            si tratti di persone di sicura capacità e moralità che si trovino in grado di
            esercitare sulle carbonaie la più attenta e continua vigilanza. In tali casi la
            Milizia Forestale oppure le Guardie giurate del Monte dovranno prende-
            re preventiva conoscenza del luogo dove la proposta carbonaia potrà esse-
            re situata.






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