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L’arte di fare il carbone nel Monte di Portofino
abbatterono anche gli esemplari arborei migliori, precedentemente rispar-
miati, si estrassero le ceppaie di erica e di corbezzolo, si carbonizzarono
persino i pini e la vite.
Nel Monte, come nel resto d’Italia, la produzione del carbone di legna
prese a scemare nel dopoguerra, per esaurirsi negli anni ’60.
I vincoli
Le norme e i regolamenti, specificatamente mirati alla gestione e alla
tutela dei boschi del Monte di Portofino e di cui si riportano brevi esem-
plari stralci, hanno radici profonde nel tempo e ininterrotte sino ai giorni
nostri.
22 maggio 1470 - “Decreto a favore degli uomini della Comunità di Camogli”
approvato e ratificato dal Governatore della Città di Genova e dal Consiglio degli
Anziani il 22 maggio 1498.
Prevedeva delle penalità in fiorini per chiunque appiccasse o facesse
appiccare il fuoco agli alberi, per chi avesse tagliato mortella, sradicato
ceppaie, pasciuto il bestiame, fatto sterpi o legna, seminato, raccolto bru-
ghi, fatto pascolare bestiame di forestieri e per chiunque, anche della uni-
versità, facesse pascolare capre o pecore.
Dal regolamento contenente norme contro gli incendi nei boschi, emanato, in virtù
dei poteri conferiti dalle leggi, dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provincia-
le dell’Economia (poi delle Corporazioni) di Genova con deliberazione del 13 marzo
1929; esso è stato reso esecutivo dal Ministero dell’Economia Nazionale, Comando
Gruppo Legione Milizia Nazionale Forestale, in data 9 aprile 1929 n. 6454.
«Art. 2 - È vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una
distanza minore di metri 50 dalle piante, dal 1° luglio al 15 settembre di
ogni anno, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Comando
della Milizia Nazionale Forestale, se la stagione e il terreno conservino un
sufficiente grado di freschezza da eludere il pericolo di incendi.
Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:
a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle
foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione per .1
una distanza non minore di metri 5, la quale potrà essere aumentata sino oI-n
a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravviseranno necessario; n
n
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