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L’arte di fare il carbone nel Monte di Portofino


            abbatterono anche gli esemplari arborei migliori, precedentemente rispar-
            miati, si estrassero le ceppaie di erica e di corbezzolo, si carbonizzarono
            persino i pini e la vite.
               Nel Monte, come nel resto d’Italia, la produzione del carbone di legna
            prese a scemare nel dopoguerra, per esaurirsi negli anni ’60.


            I vincoli
               Le norme e i regolamenti, specificatamente mirati alla gestione e alla
            tutela dei boschi del Monte di Portofino e di cui si riportano brevi esem-
            plari stralci, hanno radici profonde nel tempo e ininterrotte sino ai giorni
            nostri.

               22 maggio 1470 - “Decreto a favore degli uomini della Comunità di Camogli”
            approvato e ratificato dal Governatore della Città di Genova e dal Consiglio degli
            Anziani il 22 maggio 1498.
               Prevedeva delle penalità in fiorini per chiunque appiccasse o facesse
            appiccare il fuoco agli alberi, per chi avesse tagliato mortella, sradicato
            ceppaie, pasciuto il bestiame, fatto sterpi o legna, seminato, raccolto bru-
            ghi, fatto pascolare bestiame di forestieri e per chiunque, anche della uni-
            versità, facesse pascolare capre o pecore.


               Dal regolamento contenente norme contro gli incendi nei boschi, emanato, in virtù
            dei poteri conferiti dalle leggi, dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provincia-
            le dell’Economia (poi delle Corporazioni) di Genova con deliberazione del 13 marzo
            1929; esso è stato reso esecutivo dal Ministero dell’Economia Nazionale, Comando
            Gruppo Legione Milizia Nazionale Forestale, in data 9 aprile 1929 n. 6454.
               «Art. 2 - È vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una
            distanza minore di metri 50 dalle piante, dal 1° luglio al 15 settembre di
            ogni anno, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Comando
            della Milizia Nazionale Forestale, se la stagione e il terreno conservino un
            sufficiente grado di freschezza da eludere il pericolo di incendi.
               Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:
               a) che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle
            foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione per     .1
            una distanza non minore di metri 5, la quale potrà essere aumentata sino       oI-n
            a metri 10, ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravviseranno necessario;    n
                                                                                           n
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