Page 78 - Rassegna 4-2016
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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

      Resta, tuttavia, il dubbio se in un caso come quello in esame nel quale all’in-
terpretativa di rigetto, infatti, segua una decisione d’inammissibilità (manifesta) si
possa produrre un vincolo interpretativo d’intensità almeno pari a quello deri-
vante dal funzionamento del normale «meccanismo» della doppia pronuncia(6).

      Sul versante dei rapporti internazionali, la Repubblica Federale di Germania
ha comunicato, sia formalmente al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, con note verbali, nel gennaio 2015 e nel marzo 2015,
sia nel corso di incontri bilaterali, che non si sarebbe più costituita più nei giudizi
innanzi ai giudici italiani, anche se ritualmente citata, segnalando che una ripresa o
una prosecuzione di procedimenti e/o l’ammissione di nuovi ricorsi rappresente-
rebbero una nuova violazione dell’immunità giurisdizionale di cui gode; ha, per-
tanto, chiesto al Governo italiano di garantire, tramite l’Avvocatura dello Stato, che
tale posizione giuridica trovasse considerazione nei procedimenti ripresi o avviati
dinnanzi ai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania(7).

      In particolari situazioni, aventi a oggetto cause risarcitorie azionate con
riferimento a stragi compiute sul territorio italiano da militari dell’esercito nazi-
sta(8), l’Avvocatura ha rappresentato l’insussistenza dei presupposti per un inter-
vento ex art. 105 c.p.c., trattandosi di fattispecie di particolare gravità anche
sotto il profilo umanitario, che toccano delicati profili di memoria storica col-

(6) - FEDERICO GIRELLI, La super doppia pronuncia: l’immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini
      internazionali in Italia non esiste, in FEDERALISMI, it., 1/2016.

(7) - Con Circolare in data 13 maggio 2015, prot. n. 227423 emanata dall’Avvocato Generale, si è
      stabilito che sarà cura del Cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
      internazionale - in riferimento alla nota verbale che la Repubblica Federale di Germania prov-
      vederà ad inviare al Ministero e con la quale si espliciterà la richiesta al Ministero stesso di atti-
      vare l’intervento dell’Avvocatura dello Stato in ciascuna delle cause nuove o riassunte - tra-
      smettere all’Avvocatura dello Stato competente per territorio e, per conoscenza all’Avvocatura
      Generale dello Stato, l’atto introduttivo (o di riassunzione) del giudizio, con la formula “Come
      da richiesta di questa Ambasciata con nota verbale del…, si prega codesta Avvocatura di inter-
      venire in giudizio a sostegno della parte tedesca ex art. 105 c.p.c.”. Gli Avvocati incaricati della
      trattazione delle controversie in oggetto dovranno, pertanto, proporre intervento adesivo in
      favore della Repubblica Federale di Germania nell’interesse del Ministero degli Affari Esteri e
      della Cooperazione internazionale e uniformare i loro atti difensivi ai principi condivisi con il
      Ministero degli Affari Esteri.

(8) - Tribunale di Isernia causa azionata dal Comune di Fornelli; Tribunale di Roma causa azionata
      dagli eredi delle vittime delle Fosse Ardeatine.

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