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L’IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE DELLO STATO ESTERO E I “CONTROLIMITI”
DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE
costituito dalla circostanza che con la citata sentenza n. 238/2014, nel terzo
capo del suo dispositivo(3), la Corte Costituzionale “ha scelto, per quanto
riguarda la normativa consuetudinaria, la soluzione basata su una sorta di con-
trollo automatico di legittimità costituzionale, che farebbe tutt’uno con l’ade-
guamento previsto dall’art. 10, primo comma, Cost., impedendo sin dall’origi-
ne l’ingresso della norma non compatibile con i principi costituzionali”, adot-
tando, quindi, una decisione interpretativa di rigetto, che “secondo la grande
maggioranza della dottrina - non spiega effetti erga omnes, ma solo inter partes”(4);
che, cioè, per i giudici ordinari non vale “ad imporre loro quest’unica soluzio-
ne” indicata dalla Corte, che, quindi, non costituisce un vincolo esegetico
negativo(5).
Successivamente, con ordinanza n. 30/2015 in data 3 marzo 2015, la
Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di analoga questione di legitti-
mità costituzionale in ragione del nuovo assetto dell’ordinamento risultante
dalla precedente pronuncia n. 238/14 che ha espunto le predette norme dall’or-
dinamento.
In dottrina si è discusso sugli effetti della “saldatura tra l’ordinanza di
manifesta inammissibilità e l’interpretativa di rigetto, che l’ha preceduta”, al fine
di valutare se ciò possa comportare “la definizione vincolante di un quadro nor-
mativo che vede l’assenza di una norma fino a quel momento (non solo) astrat-
tamente configurabile: un effetto formidabile, se si pone mente al fatto che sul
punto specifico nessuna decisione di accoglimento è stata presa”.
La logica propria del «meccanismo» della doppia pronuncia non si esprime
nel consueto schema “interpretativa di rigetto-interpretativa di accoglimento” si
fonda sulla forza del potere riservato in via esclusiva alla Corte costituzionale
di dire l’«ultima parola».
(3) - “Dichiara non fondata, nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzio-
nale della norma ‘prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art.
10, primo comma, Cost.’ della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità
degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe”.
(4) - G. SILVESTRI, Sovranità vs. Diritti fondamentali, Questione giustizia, 1/2015, pag. 62.
(5) - E. LAMARQUE, op. cit., pag. 82, che sottolinea come la sentenza interpretativa di rigetto sia “un
consiglio, non un comando”.
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