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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
La Repubblica italiana ha costantemente manifestato il più assoluto rispetto
verso le vittime e i loro familiari ed ha espresso in modo univoco la condanna
per le atrocità commesse dai nazisti, riconoscendo in modo incondizionato la
realtà storica.
Va osservato il contenzioso innanzi alla Corte Suprema di Cassazione trae
luogo dal fatto che la vicenda dei deportati italiani, che furono internati in lager
o costretti a prestare lavoro, quale mano d’opera non volontaria, al servizio
dell’industria bellica del Reich a seguito della loro deportazione in Germania
successiva alla data dell’8 settembre 1943, non ha trovato soluzione tra quelle
prese in considerazione dalla Fondazione significativamente intitolata
“Memoria, responsabilità e futuro”(11), costituita dallo Stato tedesco in data 2
agosto 2000 con una dotazione di settecento milioni di marchi per risarcire le
sofferenza patite dagli internati nei campi di concentramento tedeschi durante
la seconda guerra mondiale.
È stato sottolineato che le difese svolte nel giudizio innanzi alla Corte di
Cassazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la loro dimen-
sione sono correlate anche alla necessità di evitare le conseguenze negative, for-
temente probabili, che potrebbero scaturire, sul piano dei rapporti e degli obbli-
ghi internazionali, con riferimento all’ottemperanza alla sentenza della Corte
Internazionale di Giustizia, in prosieguo “CIG”, del 3 febbraio 2012, che ha,
appunto, ha affermato l’immunità dalla giurisdizione della Repubblica Federale
di Germania.
La predetta sentenza ha, infatti, statuito che “La Repubblica italiana ha
violato il suo obbligo di rispettare l’immunità di cui la repubblica federale di
Germania gode ai sensi del diritto internazionale consentendo che fossero pro-
mosse contro di essa cause civili sulla base di violazioni del diritto internazio-
nale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 e il 1945”. La CIG ha
affermato, inoltre, che “la Repubblica italiana deve attivarsi, mediante l’adozio-
ne di una legislazione appropriata, o ricorrendo ad altri metodi a sua scelta,
affinché le decisioni dei suoi tribunali e quelle di altre autorità giudiziarie che
violano l’immunità di cui la Repubblica federale di Germania gode in base al
diritto internazionale cessino di avere effetto”.
(11) - Erinnerung, Verantwortung und Zukunft.
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