Page 83 - Rassegna 4-2016
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L’IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE DELLO STATO ESTERO E I “CONTROLIMITI”
                                       DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE

della persona, anche ove posti in essere dalle forze armate dello Stato sul terri-
torio dello Stato del foro” (sentenza n. 238/14 citata, punto 5.1 del Considerato
in diritto), possa non conseguire le finalità di giustizia che essa ha inteso perse-
guire alla luce del sistema immunitario degli Stati esteri in relazione alla giurisdi-
zione di esecuzione(19), lo afferma la dottrina e in qualche misura lo si ricava
dalla stessa sentenza n. 238/14 citata che “lascia impregiudicato il merito delle
domande proposte nei giudizi principali, il cui esame resta riservato” al giudice
remittente (punto 6. del Considerato in diritto), che ne valuterà ogni elemento
in fatto o in diritto che ne confermi ovvero ne escluda il fondamento.

      Questo è un aspetto essenziale per delineare i contorni effettivi della que-
stione. Se le prospettive aperte dalla sentenza n. 238/14 citata appaiono a parte
della dottrina “incerte”, va, tuttavia, sottolineato il ruolo che la sentenza stessa
può assumere nella più ampia prospettiva di quell’auspicato possibile “dialogo
fra le Corti” non solo internazionali(20), ma anche nazionali.

      I profili internazionali della sentenza della Corte Costituzionale citata
hanno rilievo quanto all’interesse pubblico, ed essa esprime quello che è stato
definito “un robusto dualismo”(21) e quanto all’approccio al tema dei rapporti fra
diritto interno e diritto internazionale, nell’ottica dei controlimiti, alla ricerca di
un equilibrio fra immunità di uno Stato ed espansione della giurisdizione del-

(19) - A. TANZI, Sulla sentenza Cost. 238/14: cui prodest?, Forum Quaderni Costituzionali, pag. 5.
       L’autore sottolinea il “valore meramente simbolico ed enunciativo” della sentenza della
       Corte Costituzionale con riferimento alla “barriera pressoché inespugnabile della immunità
       dall’esecuzione dei beni dello Stato estero”, ricordando, per fugare ogni dubbio sulla “natura
       pubblicistica di beni di regola strumentali al funzionamento della missione diplomatica”,
       l’art. 19-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni con la
       legge 10 novembre 2014, n. 162, che fa espresso riferimento alla Convenzione delle Nazioni
       Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

(20) - Il dialogo verticale con le Corti internazionali registra una decisione della CEDU, Jones and
       Others v. the United Kingdom, del 14 gennaio 2014, che ha assunto una posizione analoga a quel-
       la della CIG, in relazione al crimine di tortura ha riconosciuto l’immunità dello Stato nel-
       l’esercizio dei poteri sovrani; il dialogo orizzontale vede la giurisprudenza delle altre Corti
       costituzionali e supreme nel complesso distante da quella italiana Corte Suprema del Canada,
       sentenza Kazemi Estate v. Islamic Republic of Iran, coeva della sentenza n. 238/2014. T.
       GROPPI, La Corte costituzionale e la storia profetica. Considerazioni a margine della sentenza n.
       238/2014 della Corte costituzionale italiana, Consulta online, 9 gennaio 2015, pagg. 4-5.

(21) - R. KOLB, op. cit., pag. 6.

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