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OSSERVATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
l’altro Stato; tenendo presente che l’immunità dalla giurisdizione altrui è “un
tratto caratterizzante della sovranità statale entro la comunità internazionale”,
mentre la limitazione della giurisdizione non incide sulla sovranità statuale, ma,
più esattamente, ne è “il tradizionale corollario”(22).
Il punto nodale è, infatti, quello dell’eseguibilità delle (eventuali) sentenze
di condanna della Repubblica Federale di Germania e si sposta, pertanto, su un
profilo più squisitamente attinente alle modalità esecutive(23).
Occorre, infatti, delineare con chiarezza il perimetro processuale della
tutela erogabile alla luce dei principi e delle norme internazionali che vincolano
lo Stato italiano, sagomando i limiti della tutela spettante nell’ottica dell’ordina-
mento internazionale pubblico.
Va ricordato, infatti, che pende innanzi alla Suprema Corte di Cassazione
il ricorso, proposto dalla Regione Stereà Ellada, per la cassazione della sentenza
n. 1278/15 della Corte d’Appello di Milano, che aveva dichiarato, confermando
la sentenza del Tribunale di Como, che “il diritto consuetudinario è chiaramente
nel senso che non sia consentita azione esecutiva o cautelare avente ad oggetto
beni di stati stranieri, che siano destinati all’esercizio delle loro funzioni sovrane
o, comunque, a fini pubblicistici”; (nel caso di Villa Vigoni, immobile di pro-
prietà della Repubblica Federale di Germania).
Le riflessioni sin qui svolte sono dirette a focalizzare i punti nodali in con-
creto della complessa vicenda, sulla quale la Suprema Corte di Cassazione si
pronuncerà breve, perché anche la dottrina che ha riconosciuto e sottolineato
l’importanza della citata sentenza n. 238/14, che ha ritenuto prevalenti i principi
e i diritti fondamentali sul dogma della sovranità, non ha potuto fare a meno di
sottolineare che “il cammino è ancora lungo e accidentato”(24) e che, sebbene
riconosciuti, “nelle sedi giuste”, i diritti potrebbero restare “privi di tutela”(25).
Fermo restando che un ruolo importante e forse decisivo potrebbe gio-
(22) - M. LUCIANI, I controlimiti e l’eterogenesi dei fini, Questione Giustizia, pagg. 91-93.
(23) - Che potrebbero essere, invero, oggetto di un successivo Trattato tra le parti, riguardando profili
nuovi del diritto convenzionale e non esplorati finora e che proprio per questo renderebbero indi-
spensabile il passaggio convenzionale con riferimento alle modalità e al quantum e, perciò, quegli
ulteriori negoziati diplomatici auspicati, peraltro, dalla stessa CIG al par. 104 della sua sentenza.
(24) - G. SILVESTRI, op. cit., pag. 63.
(25) - A. RUGGERI, op. cit. La corte aziona l’arma dei ‘controlimiti’…, pag. 11.
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