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LEGISLAZIONE
17. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente articolo reca un riferimento
che ne indica il rilascio per motivi di lavoro stagionale.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono
alla attuazione del medesimo decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3. Abrogazioni
1. Il comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 11, il comma 1-bis è abrogato;
b) l’articolo 38 è abrogato;
c) l’articolo 38-bis è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
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