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LEGISLAZIONE
cui al comma 7, deve essere unico, su richiesta, anche cumulativa, dei datori di lavoro,
presentata contestualmente, ed è rilasciato a ciascuno di essi. Si applicano le disposi-
zioni di cui al comma 8.
6. Qualora lo sportello unico per l’immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma
2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta,
nel caso in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni
precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le con-
dizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
7. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul ter-
ritorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
8. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 7, il nulla osta al lavoro stagio-
nale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di
nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore
è esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore
visto da parte dell’autorità consolare. Al termine del periodo di cui al comma 7, il lavo-
ratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di permesso
di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale.
9. Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei cinque
anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno
e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di pre-
cedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di
lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro.
10. Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazio-
nale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la
conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote di
cui all’articolo 3, comma 4.
11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per l’immigrazione il rilascio del nulla
osta al lavoro pluriennale. Lo sportello unico, accertati i requisiti di cui all’articolo 5,
comma 3-ter, rilascia il nulla osta secondo le modalità di cui al presente articolo. Sulla
base del nulla osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità suc-
cessive alla prima sono concessi dall’autorità consolare, previa esibizione della propo-
sta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato
dal datore di lavoro, che provvede a trasmetterne copia allo sportello unico immigrazio-
ne competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavo-
ratore straniero si reca presso lo sportello unico immigrazione per sottoscrivere il con-
tratto di soggiorno per lavoro secondo le disposizioni dell’articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. La richiesta di assunzione, per le annua-
lità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso
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