Page 258 - Rassegna 4-2016
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LEGISLAZIONE
Titolo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 7. Trasmissione dei dati statistici
1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i dati statistici
relativi al:
a) numero di sequestri preventivi ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di pro-
cedura penale eseguiti;
b) numero di confische eseguite;
c) valore stimato dei beni sottoposti a sequestro preventivo;
d) valore stimato dei beni sottoposti a confisca.
2. Il Ministero della giustizia, inoltre, invia alla Commissione europea, se disponibili, i
dati indicati al paragrafo 2 dell’articolo 11 della direttiva 2014/42/UE.
Art. 8. Invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
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