Page 253 - Rassegna 4-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

3-quater. Nei casi di cui al comma 3-bis, la denuncia al pubblico ministero e la segna-
lazione alla competente procura regionale della Corte dei conti avvengono entro quin-
dici giorni dall’avvio del procedimento disciplinare. La Procura della Corte dei conti,
quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro
tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità
è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
19, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.
L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice
anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque
l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in
godimento, oltre interessi e spese di giustizia.
3-quinquies. Nei casi di cui al comma 3-bis, per i dirigenti che abbiano acquisito cono-
scenza del fatto, ovvero, negli enti privi di qualifica dirigenziale, per i responsabili di
servizio competenti, l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa
adozione del provvedimento di sospensione cautelare, senza giustificato motivo, costi-
tuiscono illecito disciplinare punibile con il licenziamento e di esse è data notizia, da
parte dell’ufficio competente per il procedimento disciplinare, all’Autorità giudiziaria ai
fini dell’accertamento della sussistenza di eventuali reati.».
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 3. Disposizione transitoria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano agli illeciti disciplinari commessi suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.

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