Page 251 - Rassegna 4-2016
P. 251
GAZZETTA UFFICIALE
Legge 28 dicembre 2015, n. 221,
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL
CONTENIMENTO DELL’USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 13.del 18 gennaio 2016)
Art.40 della legge n.221/2015, recante “disposizioni in materia ambientale Per promuo-
vere misure di green economy e per il contenimento dell’uso Eccessivo di risorse natu-
rali”
L’art. 40 della legge n. 221 del 2015, ha modificato il decreto legislativo n. 152 del
2006, recante “Norme in materia ambientale”, introducendo:
- l’art. 232-bis (Rifiuti mprodotti da fumo), che sancisce:
• il divieto di abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli
scarichi;
• la competenza dei Comuni all’installazione nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale di contenitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo;
• l’orgarnzzazìone a cura dei produttori di tabacchi, in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di campagne di informazione,
finalizzate a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente,
derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo;
- l’art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni), che vieta
I’abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissi-
me dimensioni, quali scontrini fiscali, fazzoletti di carta e gomme da masticare, al fine
di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi conseguen-
ti alla loro dispersione incontrollata nell’ambiente.
La norma inserisce altresì il comma l-bis dell’ art. 255 del decreto legislativo n. 152,
prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 150 euro per la violazione
del divieto di cui all’art. 232-ter, aumentata fino al doppio per la violazione del divieto
di cui all’ari. 232-bis.
Gli articoli 262 del decreto legislativo n. 152 e 13 della legge n. 689 del 1981 individua-
no quali soggetti accertatori delle violazioni anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giu-
diziaria.
I proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono destinati (art. 263, co. 2-bis),
nella misura:
- del 50%, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con l’obiet-
tivo di installare appositi contenitori di rifiuti e promuovere campagne di informazione;
- del restante 50%, ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni, per
collocare specifici raccoglitori, per realizzare attività di sensibilizzazione e per la pulizia
del sistema fognario urbano.
249

