Page 252 - Rassegna 4-2016
P. 252
LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116
MODIFICHE ALL’ARTICOLO 55-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 17, COMMA 1, LETTERA S), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 149 del 28 giugno 2016)
Art. 1. Modifiche all’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Costituisce falsa attestazione della
presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalen-
dosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministra-
zione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario
di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la pro-
pria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta.»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera
a), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero median-
te strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina
l’immediata sospensione cautelare senza stipendio del dipendente, fatto salvo il diritto
all’assegno alimentare nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali
vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato. La sospensione è dispo-
sta dal responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o, ove ne venga a cono-
scenza per primo, dall’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, con provvedimento
motivato, in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento in cui i sud-
detti soggetti ne sono venuti a conoscenza. La violazione di tale termine non determina
la decadenza dall’azione disciplinare né l’inefficacia della sospensione cautelare, fatta
salva l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile.
3-ter. Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare di cui al comma 3-bis si
procede anche alla contestuale contestazione per iscritto dell’addebito e alla convocazio-
ne del dipendente dinanzi all’Ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4. Il dipendente è
convocato, per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno quindici giorni
e può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell’associazione
sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Fino alla data dell’audizione, il
dipendente convocato può inviare una memoria scritta o, in caso di grave, oggettivo e
assoluto impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio
della sua difesa per un periodo non superiore a cinque giorni. Il differimento del termine
a difesa del dipendente può essere disposto solo una volta nel corso del procedimento.
L’Ufficio conclude il procedimento entro trenta giorni dalla ricezione, da parte del dipen-
dente, della contestazione dell’addebito. La violazione dei suddetti termini, fatta salva
l’eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la deca-
denza dall’azione disciplinare né l’invalidità della sanzione irrogata, purché non risulti irri-
mediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il ter-
mine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4.
250

