Page 257 - Rassegna 4-2016
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GAZZETTA UFFICIALE

a) all’articolo 73, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che
ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la
confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale pro-
fitto o prodotto.»;
b) all’articolo 74, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o
furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è pos-
sibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a
tale profitto o prodotto».

Art. 5. Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli»
sono inserite le seguenti: «453, 454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648-ter» è inserita la seguente: «648-ter.»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonché» sono inserite le seguenti: «dall’articolo
2635 del codice civile, dall’articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231»;
b) all’articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalità di terrorismo» sono inserite le seguenti: «anche interna-
zionale»;
c) all’articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La con-
fisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applica-
zione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi».

Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

1. Al comma 9-bis dell’articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è
aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al comma 9 è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono desti-
nate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano
a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni,
somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispon-
dente a tale profitto o prodotto.».

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