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GAZZETTA UFFICIALE

                            Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 203
 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/36/UE SULLE CONDIZIONI DI INGRESSO E DI SOGGIORNO
  DEI CITTADINI DI PAESI TERZI PER MOTIVI DI IMPIEGO IN QUALITÀ DI LAVORATORI STAGIONALI

            (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 262 del 9 novembre 2016)

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e suc-
cessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque
anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del
periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se
lo straniero non si presenta all’ufficio di frontiera esterna al termine della validità annua-
le e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo
visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell’articolo 24,
comma 11.»;
b) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Lavoro stagionale). - 1. Il datore di lavoro o le associazioni di categoria per
conto dei loro associati, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subor-
dinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con uno stranie-
ro, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della
provincia di residenza. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
22, ad eccezione dei commi 11 e 11-bis.
2. Lo sportello unico per l’immigrazione rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche
pluriennale, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non
oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. Ai fini della presentazione di idonea documentazione relativa alle modalità di siste-
mazione alloggiativa di cui all’articolo 22, comma 2, lettera b), se il datore di lavoro for-
nisce l’alloggio, esibisce al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, un
titolo idoneo a provarne l’effettiva disponibilità, nel quale sono specificate le condizioni
a cui l’alloggio è fornito, nonché l’idoneità alloggiativa ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’eventuale canone di locazione non può essere eccessivo rispetto alla qualità dell’al-
loggio e alla retribuzione del lavoratore straniero e, in ogni caso, non è superiore ad un
terzo di tale retribuzione. Il medesimo canone non può essere decurtato automatica-
mente dalla retribuzione del lavoratore.
4. Il nulla osta al lavoro stagionale viene rilasciato secondo le modalità previste agli
articoli 30-bis, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394 del 1999 e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavora-
tori stranieri di cui al comma 9 del presente articolo.
5. Il nulla osta al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavo-
ratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nei limiti temporali di

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