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LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/42/UE RELATIVA AL CONGELAMENTO E ALLA CONFISCA DEI
BENI STRUMENTALI E DEI PROVENTI DA REATO NELL’UNIONE EUROPEA
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 262 del 9 novembre 2016)
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa al conge-
lamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Titolo II - Disposizioni in materia di confisca
Art. 2. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme
di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corri-
spondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto
o del prodotto diretti»;
b) dopo l’articolo 466 è inserito il seguente: «Art. 466-bis (Confisca). - Nel caso di con-
danna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461
è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartenga-
no a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il
condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al
prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter».
Art. 3. Modifiche al codice civile
1. All’articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n.
262, è aggiunto in fine il seguente comma: «Fermo quanto previsto dall’articolo 2641,
la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle
utilità date o promesse».
Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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