Page 266 - Rassegna 4-2016
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GIURISPRUDENZA

5. Commissione di avanzamento

a. L’art. 932 del C.O.M. pone come presupposto essenziale del procedimento l’acqui-
sizione del parere della competente Commissione di Avanzamento.
Tale Organo, ponendosi in posizione di terzietà rispetto alla catena gerarchica propo-
nente, rappresenta fonte di garanzia dei diritti di difesa dell’interessato e di trasparenza
dell’azione amministrativa.
b. Il militare che intenda avvalersi della facoltà di essere sentito personalmente dalla
Commissione di Avanzamento, come accennato in precedenza, deve produrre appo-
sita istanza al Comando/Ente di appartenenza, redatta in conformità al modello in alle-
gato D, nel termine di 60 giorni dall’inizio del procedimento. Il suddetto Organo colle-
giale convocherà il medesimo in sede di riunione indetta per la valutazione della sua
posizione, per garantirgli la possibilità di essere sentito personalmente e di vedersi
esaminare le eventuali memorie difensive.
c. Terminati gli incombenti istruttori, la citata Commissione trasmetterà la proposta di dispensa,
corredata del proprio parere, a questa Direzione Generale per le decisioni di competenza.

6. Decreto di cessazione

a. L’adozione del provvedimento finale è a cura del Direttore Generale della Direzione
Generale per il Personale Militare che, una volta ricevuto l’intero carteggio dalla
Commis sione di Avanzamento, accertata la correttezza del procedimento, procederà
all’emanazione del decreto di cessazione dal servizio permanente per scarso rendi-
mento e di collocamento in congedo, nella categoria della riserva.
b. Tale decreto sarà inviato da questa Direzione Generale al Comando/Ente di appar-
tenenza del destinatario, che provvederà a notificarlo formalmente all’interessato rila-
sciandone copia conforme. La relata di notifica dovrà essere trasmessa con immedia-
tezza alla competente Divisione di questa Direzione Generale.

7. Termini del procedimento

a. Il procedimento in questione dovrà concludersi e ntro 180 giorni decorrenti dalla
comunicazione dell’avvio del procedimento.
b. Gli Enti e Organismi che intervengono nelle varie fasi del procedimento amministrativo
devono porre in essere gli adempimenti di propria competenza con la massima puntualità
e scrupolosità al fine di rispettare i termini, le modalità ed i principi fissati dalle norme
vigenti. In particolare, si richiama l’attenzione dei vari livelli della scala gerarchica sulla
assoluta necessità che la fase concernente le successive trasmissioni della proposta e
delle eventuali memorie dell’interessato per la formulazione dei relativi pareri, si svolga
nel più breve tempo possibile, al fine di concludere il procedimento nei termini previsti.

8. Abrogazioni

Le circolari a seguito sono abrogate.

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