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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli




                  nel diritto ecclesiatico, invece, l’adulterio era considerato qualunque rappor-
             to carnale al di fuori del matrimonio o in o/esa ai vincoli matrimoniali. era consi-
             derato reato grave come peccato di lussuria e o/esa al precetto divino, la pena era di
             sette anni di penitenza dapprima, poi fu lasciata all’arbitrio del giudice.
                  era ammessa la separazione per causa di adulterio, ma non era ammesso
             nuovo matrimonio Qnché i coniugi vivevano.
                  l’annullamento del legame matrimoniale era ammesso solamente nel caso
             di matrimonio rato e non consumato o consumato con un infedele, in base a ciò
             che diceva il privilegio paolino. l’adulterio quindi dava diritto solo al divorzio
             ma non poneva Qne al legame. nella nostra legislazione nazionale i precedenti si
             trovano negli articoli 482 - 486 del codice sardo e 291-293 del codice toscano.
                  il progetto rocco ristabilì la denominazione speciQca del concubinato (art
             560 c.p.) mentre, nel codice zanardelli si stabilì la punizione tanto per l’adulterio
             della moglie quanto per quella del coniuge, osservando che con essa si stabiliva
             soltanto la condizione di punibilità per l’adulterio del marito (relazione al re
             n.109).
                  l’art 561 del codice rocco, dichiarava che non vi era reato se commesso
             dalla moglie indotta o eccitata alla prostituzione, aggiungendo inoltre l’ipotesi
             relativa al caso in cui il marito avesse sfruttato la donna per ottenerne i guada-
             gni. Questa materialità di fatti si riferiva alla nozione del lenocinio e dello sfrut-
             tamento derivante dal concubinato.
                  lo stesso articolo del progetto stabiliva quanto era già previsto nel codice
             del 1889, e cioè lo stato di separazione o di abbandono come condizione che face-
             va diminuire la pena per il coniuge colpevole legalmente sposato o abbandonato
             ingiustamente.
                  la  separazione  poteva  essere  richiesta  per  ogni  tipo  di  causa,  anche  per
             l’adulterio di uno dei coniugi.
                  se lo stato di separazione cessava per delle circostanze che erano previste dal
             codice  civile,  cessavano  anche  quelle  condizioni  su  cui  aveva fondamento  la
             minorante.
                  dobbiamo ricordare che la remissione riguardo ai delitti di adulterio aveva
             l’eccezionale e)cacia di estinguere anche la condanna irrevocabile, della quale
             potevano cessare sia l’esecuzione che gli e/etti penali.
                  Fu discusso se la riconciliazione stragiudiziale poteva essere equiparata alla
             remissione: per la disposizione dell’art 160 c.p.p. del 1913, la discussione oggi
             non ha più senso di esistere. infatti gli e/etti stessi di tale modalità si estendevano
             ai compartecipi, si basavano sull’e)cacia dell’essenza giuridica del delitto anziché
             sulla procedibilità dell’azione.

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