Page 66 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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arteMisia 3.0. la condizione della donna nei secoli
nel diritto ecclesiatico, invece, l’adulterio era considerato qualunque rappor-
to carnale al di fuori del matrimonio o in o/esa ai vincoli matrimoniali. era consi-
derato reato grave come peccato di lussuria e o/esa al precetto divino, la pena era di
sette anni di penitenza dapprima, poi fu lasciata all’arbitrio del giudice.
era ammessa la separazione per causa di adulterio, ma non era ammesso
nuovo matrimonio Qnché i coniugi vivevano.
l’annullamento del legame matrimoniale era ammesso solamente nel caso
di matrimonio rato e non consumato o consumato con un infedele, in base a ciò
che diceva il privilegio paolino. l’adulterio quindi dava diritto solo al divorzio
ma non poneva Qne al legame. nella nostra legislazione nazionale i precedenti si
trovano negli articoli 482 - 486 del codice sardo e 291-293 del codice toscano.
il progetto rocco ristabilì la denominazione speciQca del concubinato (art
560 c.p.) mentre, nel codice zanardelli si stabilì la punizione tanto per l’adulterio
della moglie quanto per quella del coniuge, osservando che con essa si stabiliva
soltanto la condizione di punibilità per l’adulterio del marito (relazione al re
n.109).
l’art 561 del codice rocco, dichiarava che non vi era reato se commesso
dalla moglie indotta o eccitata alla prostituzione, aggiungendo inoltre l’ipotesi
relativa al caso in cui il marito avesse sfruttato la donna per ottenerne i guada-
gni. Questa materialità di fatti si riferiva alla nozione del lenocinio e dello sfrut-
tamento derivante dal concubinato.
lo stesso articolo del progetto stabiliva quanto era già previsto nel codice
del 1889, e cioè lo stato di separazione o di abbandono come condizione che face-
va diminuire la pena per il coniuge colpevole legalmente sposato o abbandonato
ingiustamente.
la separazione poteva essere richiesta per ogni tipo di causa, anche per
l’adulterio di uno dei coniugi.
se lo stato di separazione cessava per delle circostanze che erano previste dal
codice civile, cessavano anche quelle condizioni su cui aveva fondamento la
minorante.
dobbiamo ricordare che la remissione riguardo ai delitti di adulterio aveva
l’eccezionale e)cacia di estinguere anche la condanna irrevocabile, della quale
potevano cessare sia l’esecuzione che gli e/etti penali.
Fu discusso se la riconciliazione stragiudiziale poteva essere equiparata alla
remissione: per la disposizione dell’art 160 c.p.p. del 1913, la discussione oggi
non ha più senso di esistere. infatti gli e/etti stessi di tale modalità si estendevano
ai compartecipi, si basavano sull’e)cacia dell’essenza giuridica del delitto anziché
sulla procedibilità dell’azione.
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