Page 65 - Rassegna 2025-Edizione Speciale 1
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Miti e stereotiPi Di Genere nel corso Dei secoli
“la querela era poco ascoltata, i fatti poco approfonditi, l’accusato poco
interrogato”, soprattutto quando la vittima era una donna adulta e di estrazione
sociale non elevata (lo stupro delle serve comportava solo un risarcimento del
danno), e in particolare quando non vi era traccia né di delitto né di ferita Qsica
grave.
la tesi della provocazione femminile avanzata dal reo veniva creduta e la
macchia rappresentata dal delitto si riverberava sulla donna implicitamente con-
dannata essa stessa per la violenza cui aveva partecipato, coinvolta così nell’inde-
gnità. la vittima dunque temeva di parlare e le denunce erano rarissime, ancor
più rare, lo si è detto, le condanne. la vittima soprattutto era subito sospettata,
presumendosi in lei una porzione di responsabilità: il che rappresentava un modo
per negare alla donna il ruolo e lo statuto di soggetto. a nulla rilevava la situazio-
ne psicologica della vittima che si presumeva dovesse e potesse opporre resistenza.
si imponeva dunque l’idea che la donna - è questa la visione degli stessi
illuministi, restii a riconoscere la donna quale soggetto di diritto - aveva ceduto
volontariamente.
la giustizia penale settecentesca, è ben noto, si caratterizza per una crudeltà,
un arbitrio ed una ferocia che non hanno pari: l’arte del supplizio, costituisce una
costante nell’amministrazione quotidiana della giustizia.
da un punto di vista legislativo le donne non godettero, almeno Qno alla
rivoluzione Francese, degli stessi diritti degli uomini: non potevano amministra-
re i propri averi, che erano gestiti dal padre o dal marito, erano escluse da quasi
tutti gli impieghi pubblici e non potevano partecipare a nessun organismo rap-
presentativo.
tuttavia si assistette a due importanti mutamenti relativi all’istruzione e al
lavoro. infatti, presso le famiglie aristocratiche e borghesi, si era di/usa sempre
più l’idea che fosse fondamentale garantire alle ragazze una certa istruzione, ben-
ché sempre inferiore a quella garantita ai Qgli maschi. Fu così che molte nobil-
donne ebbero accesso agli studi, anche se la maggior parte si indirizzò alle lettere
e agli studi di stampo umanistico.
8. Età contemporanea
tra la Qne del XViii e XiX secolo, fu abbandonata la Qgura dello stupro
semplice (sine vi o stuprum volens), la depenalizzazione delle forme non violente
di stupro era un modo per sottolineare il programmatico disinteresse della scien-
za penalistica nei confronti di comportamenti non riconducibili ad una precisa
lesione di diritto, per sottolineare insomma il processo di depeccatizzazione del
diritto penale.
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