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PubbLICA AMMInIsTrAzIonE




                  La norma prevede espressamente solo l’onere della motivazione, ridimensio-
             nandolo  rispetto a quello previsto dal decreto n 50/2016, applicando in modo
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             rigoroso il disposto delle direttive europee, Il diverso regime giuridico dipende dal
             fatto che nel decreto 50/2016 la tutela della concorrenza e del mercato era elevata a
             principio  dominante,  a  f ne  ultimo  da  perseguire  ad  ogni  costo,  mentre  con  il
             nuovo intervento legislativo la tutela della concorrenza, garantita dalla procedura di
             gara, viene vista come uno dei mezzi per realizzare il risultato.
                  Il sistema dottrinale e giurisprudenziale rimosso con il nuovo codice degli
             appalti era giustif cato da una cultura del sospetto che aveva creato una forte com-
             mistione normativa tra la disciplina degli appalti e quella della concorrenza., che
             vedeva nell’istituto dell’af  damento in house un pericolo da arginare il più possibi-
             le. In questo contesto, il legislatore nazionale si era discostato dall’orientamento
             della Corte di Giustizia dell’unione Europea che non aveva mai imposto il ricorso
             al mercato ma aveva solo sottolineato che se si scegli di andare al mercato in tale
             ambito va garantita la concorrenza e la par condicio ai piccoli operatori. Certamente
             la concorrenza è un pilastro fondamentale dell’ordinamento europeo ma non tale
             da imporre, a garanzia dello stesso, il ricorso al mercato come l’unica strada percor-
             ribile dalla pubblica amministrazione per il perseguimento dei f ni istituzionali, esi-
             stono circostanze in cui il ricorso all’autoproduzione è un’alternativa valida, a volte
             molto più ef  ciente. In un diverso clima di f ducia, l’autoproduzione, soprattutto
             per i servizi essenziali (ad esempio sanità, trasporti pubblici, gestione dei rif uti) può
             essere lo strumento più ef  cace per garantire gli interessi della collettività, divenen-
             do lo strumento più f essibile per la pubblica amministrazione.
                  relativamente ai servizi pubblici di rilevanza economica vi è un rinvio alla
             disciplina  dettata  dal  d.lgs.  201/2022  che  recupera  l’obbligo  di  dar  conto  delle
             ragioni del mancato ricorso al mercato; quindi, potremmo def nire che l’equipara-
             zione tra ricorso al mercato ed autoproduzione è parziale. Inoltre, la nuova norma-
             tiva nell’ottica di facilitare il ricorso allo strumento dell’af  damento in house non ha
             proposto nuovamente l’elenco delle società in house presso l’AnAC. L’autorità
             garante è ritornata recentemente sul tema af ermando che l’autoproduzione è una
             modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici rispetto al mercato concorren-
             ziale, pertanto il modello prescelto deve mantenere il “vantaggio competitivo” in
             termini  economici,  qualitativi  ,quantitativi  rispetto  al  mercato  anche  nella  fase
             dell’esecuzione .


             6  La nuova normativa non elimina l’onere della motivazione ma lo semplif ca, cfr. l’articolo in Italia
               Appalti dal titolo Il principio di autorganizzazione amministrativa nel nuovo codice dei contratti
               pubblici. rif essione sul rapporto tra in house providing e principio di risultato.

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