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PubbLICA AMMInIsTrAzIonE
La norma prevede espressamente solo l’onere della motivazione, ridimensio-
nandolo rispetto a quello previsto dal decreto n 50/2016, applicando in modo
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rigoroso il disposto delle direttive europee, Il diverso regime giuridico dipende dal
fatto che nel decreto 50/2016 la tutela della concorrenza e del mercato era elevata a
principio dominante, a f ne ultimo da perseguire ad ogni costo, mentre con il
nuovo intervento legislativo la tutela della concorrenza, garantita dalla procedura di
gara, viene vista come uno dei mezzi per realizzare il risultato.
Il sistema dottrinale e giurisprudenziale rimosso con il nuovo codice degli
appalti era giustif cato da una cultura del sospetto che aveva creato una forte com-
mistione normativa tra la disciplina degli appalti e quella della concorrenza., che
vedeva nell’istituto dell’af damento in house un pericolo da arginare il più possibi-
le. In questo contesto, il legislatore nazionale si era discostato dall’orientamento
della Corte di Giustizia dell’unione Europea che non aveva mai imposto il ricorso
al mercato ma aveva solo sottolineato che se si scegli di andare al mercato in tale
ambito va garantita la concorrenza e la par condicio ai piccoli operatori. Certamente
la concorrenza è un pilastro fondamentale dell’ordinamento europeo ma non tale
da imporre, a garanzia dello stesso, il ricorso al mercato come l’unica strada percor-
ribile dalla pubblica amministrazione per il perseguimento dei f ni istituzionali, esi-
stono circostanze in cui il ricorso all’autoproduzione è un’alternativa valida, a volte
molto più ef ciente. In un diverso clima di f ducia, l’autoproduzione, soprattutto
per i servizi essenziali (ad esempio sanità, trasporti pubblici, gestione dei rif uti) può
essere lo strumento più ef cace per garantire gli interessi della collettività, divenen-
do lo strumento più f essibile per la pubblica amministrazione.
relativamente ai servizi pubblici di rilevanza economica vi è un rinvio alla
disciplina dettata dal d.lgs. 201/2022 che recupera l’obbligo di dar conto delle
ragioni del mancato ricorso al mercato; quindi, potremmo def nire che l’equipara-
zione tra ricorso al mercato ed autoproduzione è parziale. Inoltre, la nuova norma-
tiva nell’ottica di facilitare il ricorso allo strumento dell’af damento in house non ha
proposto nuovamente l’elenco delle società in house presso l’AnAC. L’autorità
garante è ritornata recentemente sul tema af ermando che l’autoproduzione è una
modalità alternativa di gestione dei servizi pubblici rispetto al mercato concorren-
ziale, pertanto il modello prescelto deve mantenere il “vantaggio competitivo” in
termini economici, qualitativi ,quantitativi rispetto al mercato anche nella fase
dell’esecuzione .
6 La nuova normativa non elimina l’onere della motivazione ma lo semplif ca, cfr. l’articolo in Italia
Appalti dal titolo Il principio di autorganizzazione amministrativa nel nuovo codice dei contratti
pubblici. rif essione sul rapporto tra in house providing e principio di risultato.
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