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PubbLICA AMMInIsTrAzIonE




                  Questo processo si è evoluto. Inizialmente, l’agire della pubblica amministra-
             zione era meno vincolato a norme e regolamenti mentre con il tempo si sono svi-
             luppate normative più rigorose, come le direttive europee e le leggi nazionali, che
             hanno introdotto procedure più strutturate, tese a garantire trasparenza, par con-
             dicio tra gli operatori economici, prevenzione della corruzione.
                  Alla modalità ordinaria dell’af  damento tramite le procedure di gara oggi ,
             f nalmente possiamo af ermare che si è af  ancata, quale modalità alternativa per
             acquistare beni ed af  dare servizi l’autoproduzione: cioè la capacità della Pubblica
             Amministrazione di produrre internamente beni e servizi, avvalendosi delle società
             in house, intese quali società create e controllate direttamente dalla pubblica ammi-
             nistrazione, che operano per fornire servizi o beni specif ci all’interno del settore
             pubblico, sottoposte al controllo dell’ente af  dante .
                  In questo caso, la gestione della fornitura o l’af  damento del servizio avviene
             in modo, diretto, senza la procedura ad evidenza pubblica, in presenza di determi-
             nati presupposti.
                  L’equiparazione  dell’autoproduzione  e  dell’af  damento  tramite  procedura
             ad evidenza pubblica è stato il risultato di una lenta evoluzione giurisprudenziale e
             legislativa. I rapporti in house hanno trovato il loro primo riconoscimento nella giu-
             risprudenza sopranazionale, con la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea
             (Quinta sezione) del 18 novembre 1999 (cosiddetta sentenza Teckal) la quale, per
             la prima volta, ritiene ammissibile che i servizi pubblici possano essere af  dati diret-
             tamente, derogando alle regole della contrattualistica, quando non c’è “terziarità ”
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             tra l’ente af  dante e la società partecipata af  dataria. Tale presupposto sussiste se
             l’ente af  dante esercita sulla società partecipata un controllo analogo a quello eser-
             citato sui propri servizi e se la società af  dataria svolga la parte più importante della
             propria attività per l’ente o gli enti locali che la controllano.
                  In tal modo, la società af  dataria (cosiddetta società in house), per i penetranti
             controlli a cui è sottoposta non dispone di reale autonomia nel determinare la pro-
             pria linea di azione nel mercato e come tale non può essere considerata un ente
             terzo. non si conf gura, quindi, un accordo tra imprese, in quanto non abbiamo
             una pluralità di soggetti giuridici che possono def nirsi parti di un accordo, ma un
             unico soggetto giuridico. Tale istituto, pertanto, non contrasta con quanto è previsto
             dall’articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che prevede, a tutela della
             libera concorrenza, il divieto di accordi tra imprese che hanno ad oggetto o per ef etto di
             impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

             1  sul punto si è pronunciato in più occasioni la giurisprudenza. Cfr., la sentenza della Cassazione
               n. 20632/2022 che ha af ermato che le società in house non sono un ‘articolazione interna dell’en-
               te/enti controllanti ma soggetti terzi dotati di distinta personalità giuridica e capacità giuridica.
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