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PubbLICA AMMInIsTrAzIonE




                  sotto il vigore del codice 50 del 2016, l’af  damento in house era considerato
             uno strumento eccezionale ammissibile solo se ampiamente motivato. L ‘articolo
             192 del previgente codice degli appalti, al f ne di disincentivare il ricorso a tale isti-
             tuto, sottoponeva la pubblica amministrazione a fornire motivazioni “diaboliche ”
                                                                                       4
             quali da un parte provare l’impossibilità di ricorrere al libero mercato, per assenza
             di imprese operanti nel settore, dall’altra la dimostrazione che la scelta dell’af  da-
             mento in house avrebbe portato benef ci per la collettività in termini di ef  cienza,
             ef  cacia, economicità, qualità del servizio, socialità ed universalità dello stesso.
                  Ad integrazione l’articolo 4 del d.lgs. 175/2016 richiede che l’atto costitutivo
             delle società in house o l’acquisto o il mantenimento di partecipazioni in tali società
             deve essere analiticamente motivato per il perseguimento dei f ni istituzionali del-
             l’ente pubblico controllante.
                  Il rigore di tale disposizione è stato avvalorato dalla giurisprudenza della Corte
             costituzionale , che ha ritenuto tale prescrizione non in contrasto con le direttive
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             europee di settore, che non prevedevano rigorose motivazioni af ermando che nelle
             direttive europee è previsto il minimo di tutela che deve essere garantito da parte
             degli stati membri. Il legislatore nazionale, pertanto, in sede di attuazione della diret-
             tiva europea, può introdurre un regime più rigoroso per tutelare un bene ritenuto
             importante come nel caso specif co la tutela della concorrenza e del libero mercato.
             Per accentuare il carattere di eccezionalità del ricorso all’af  damento in house, il pre-
             vigente codice degli appalti prevedeva presso l AnAC l’ istituzione di un apposito
             elenco degli enti af  datari L’iscrizione in tale elenco aveva una valenza dichiarativa
             ed era condizionata ad una serie di verif che, un eventuale provvedimento di diniego
             da parte dell’ AnAC all’iscrizione avrebbe impedito ulteriori af  damenti in house
             f no alla pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.
                  sul punto si ricorda una nota sentenza del Consiglio di stato nella nota sen-
             tenza n. 1596 del 23 febbraio 2021 che ha cercato di sintetizzare i punti di forza e
             di debolezza della scelta del ricorso all’af  damento in house .scegliere tale strumen-
             to determina una maggiore capacità di controllo da parte dell’ente pubblico sulla
             gestione del servizio, grazie al rapporto organico che intercorre tra amministrazioni
             ed organismi in house.


             4  sul punto si veda l’articolo con il titolo in house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici
               tra libertà di autorganizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato in rivista
               Federalismo.it.
             5  Cfr. la Corte Costituzionale chiarisce che il legislatore, nel dare attuazione alle direttive europee,
               deve legiferare in modo “intelligente” tale da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e
               delle imprese. La legge italiana de quo è in linea con questo principio in quanto il maggior onere
               della  rigorosa  motivazione  grava  solo  sull’ente  controllante.  sul  punto  si  confronta  la  sentenza
               Corte Costituzionale n. 219/2019.

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