Page 246 - Rassegna 2025-4
P. 246
PubbLICA AMMInIsTrAzIonE
sotto il vigore del codice 50 del 2016, l’af damento in house era considerato
uno strumento eccezionale ammissibile solo se ampiamente motivato. L ‘articolo
192 del previgente codice degli appalti, al f ne di disincentivare il ricorso a tale isti-
tuto, sottoponeva la pubblica amministrazione a fornire motivazioni “diaboliche ”
4
quali da un parte provare l’impossibilità di ricorrere al libero mercato, per assenza
di imprese operanti nel settore, dall’altra la dimostrazione che la scelta dell’af da-
mento in house avrebbe portato benef ci per la collettività in termini di ef cienza,
ef cacia, economicità, qualità del servizio, socialità ed universalità dello stesso.
Ad integrazione l’articolo 4 del d.lgs. 175/2016 richiede che l’atto costitutivo
delle società in house o l’acquisto o il mantenimento di partecipazioni in tali società
deve essere analiticamente motivato per il perseguimento dei f ni istituzionali del-
l’ente pubblico controllante.
Il rigore di tale disposizione è stato avvalorato dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale , che ha ritenuto tale prescrizione non in contrasto con le direttive
5
europee di settore, che non prevedevano rigorose motivazioni af ermando che nelle
direttive europee è previsto il minimo di tutela che deve essere garantito da parte
degli stati membri. Il legislatore nazionale, pertanto, in sede di attuazione della diret-
tiva europea, può introdurre un regime più rigoroso per tutelare un bene ritenuto
importante come nel caso specif co la tutela della concorrenza e del libero mercato.
Per accentuare il carattere di eccezionalità del ricorso all’af damento in house, il pre-
vigente codice degli appalti prevedeva presso l AnAC l’ istituzione di un apposito
elenco degli enti af datari L’iscrizione in tale elenco aveva una valenza dichiarativa
ed era condizionata ad una serie di verif che, un eventuale provvedimento di diniego
da parte dell’ AnAC all’iscrizione avrebbe impedito ulteriori af damenti in house
f no alla pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo.
sul punto si ricorda una nota sentenza del Consiglio di stato nella nota sen-
tenza n. 1596 del 23 febbraio 2021 che ha cercato di sintetizzare i punti di forza e
di debolezza della scelta del ricorso all’af damento in house .scegliere tale strumen-
to determina una maggiore capacità di controllo da parte dell’ente pubblico sulla
gestione del servizio, grazie al rapporto organico che intercorre tra amministrazioni
ed organismi in house.
4 sul punto si veda l’articolo con il titolo in house providing nel nuovo codice dei contratti pubblici
tra libertà di autorganizzazione amministrativa e tutela della concorrenza e del mercato in rivista
Federalismo.it.
5 Cfr. la Corte Costituzionale chiarisce che il legislatore, nel dare attuazione alle direttive europee,
deve legiferare in modo “intelligente” tale da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e
delle imprese. La legge italiana de quo è in linea con questo principio in quanto il maggior onere
della rigorosa motivazione grava solo sull’ente controllante. sul punto si confronta la sentenza
Corte Costituzionale n. 219/2019.
244

