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DIFESA E NuoVE SFIDE




             dei VLE relativi agli ef etti sensoriali.
                  È bene sottolineare che tale obbligo non si riferisce al superamento accidenta-
             le dei limiti - nel qual caso il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione dei rischi
             e le misure adottate per il ripristino delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell’artico-
             lo 210, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - bensì al superamento previsto e pro-
             grammabile dei limiti relativi agli ef etti sensoriali, ove giustif cato dalla pratica o dal
             processo produttivo, purché non siano superati i VLE relativi agli ef etti sanitari e
             siano state prese misure specif che di protezione e fornite ai lavoratori informazioni
             sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lett. b.
                  Ai f ni della valutazione del rischio da esposizione a CEM nei luoghi di lavoro,
             occorre tenere conto del combinato disposto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come
             modif cato dal D.Lgs. 159/2016 e s.m.i., e della Legge Quadro 36/2001 [0], non-
             ché dei provvedimenti legislativi di attuazione della Legge Quadro, ossia:
                  ➣ il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’8 luglio
             2003 sulla “Def nizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
             obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall’esposizione ai campi
             elettrici e magnetici a frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (DPCM
             2003 sulle basse frequenze (BF)) [0];
                  ➣ il DPCM 8 luglio 2003 sulla “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori
             di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dal-
             l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
             comprese tra 100 kHz e 300 GHz” (DPCM 2003 sulle alte frequenze (AF)) [0]
             come modif cato dall’articolo 14 della legge di conversione n. 221 del 17 dicembre
             2012 (Legge 221/2012) [0] e dall’articolo 10 della legge n. 214 del 30 dicembre
             2023 (Legge 214/2023) [0], che hanno parzialmente modif cato, rispettivamente, i
             criteri di rilevazione dei valori di immissione e i valori limite di immissione per le
             esposizioni riconducibili ai sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi da
             100 kHz e 300 GHz.
                  I citati provvedimenti recepiscono l’insieme delle restrizioni all’esposizione ai
             CEM della popolazione stabilite nella Raccomandazione 1999/519/CE, ad eccezio-
             ne delle esposizioni riconducibili agli elettrodotti a frequenza di rete (50 Hz - qua-
             lunque sia la tensione) e ai sistemi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi da 100
             kHz a 300 GHz, per i quali sono stabilite restrizioni all’esposizione più conservative
             rispetto a quelle previste dalla Raccomandazione, come di seguito specif cato:
                  ➣ Limiti di esposizione (LE) - limiti def niti in termini di valori di immissione
             (valori ef  caci, RMS) allo scopo di proteggere la salute dagli ef etti acuti [0], che
             non devono essere superati in alcun caso, vedansi Tabella 1 [0] e Tabella 2 [0];
                  ➣ Valori di attenzione (VAt) - limiti def niti in termini di valori di immissione

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