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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
Frequenza Campo elettrico (V/m) Campo magnetico (A/m) Densità di potenza (W/m )
2
0.1 MHz < f ≤ 300 GHz 6 0.016 0.10 (3 MHz - 300 GHz)
Tabella 4. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici riconducibili ai siste-
mi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz).obiettivi di qualità a [0,0]
a. Valori ef caci di immissione calcolati o misurati all’aperto in aree altamente
frequentate, stabiliti con l’obiettivo di ridurre progressivamente l’esposizione ai
campi elettromagnetici da 100 kHz a 300 GHz riconducibili ai sistemi f ssi di tele-
comunicazione e radiotelevisivi, da calcolarsi come media nelle ventiquattro ore dei
valori rilevati a un’altezza di 1,5 m dal piano di calpestio.
Frequenza Campo elettrico (V/m) Campo magnetico (A/m) Densità di potenza (W/m )
2
0.1 MHz < f ≤ 300 GHz 15 0.039 0.59
Tabella 5. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici riconducibili
ai sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz) come modificati
dalla Legge 214/2024 - valori di attenzione a c e obiettivi di qualità b c [0,0,0]
a. Valori ef caci di immissione all’interno di edif ci utilizzati per una perma-
nenza non inferiore a quattro ore al giorno e nelle pertinenze esterne utilizzate
come spazi abitabili, quali balconi, terrazze e cortili, esclusi i tetti piani;
b. valori ef caci di immissione calcolati o misurati all’aperto in aree altamente
frequentate;
c. da calcolarsi come media nelle ventiquattro ore dei valori rilevati a un’altez-
za di 1,5 m dal piano di calpestio.
La Legge Quadro 36/2001 ha, altresì, introdotto una distinzione tra l’esposi-
zione professionale e l’esposizione non professionale dei lavoratori ai CEM, che non
è esplicita nella Direttiva 2013/35/uE. In particolare, nell’articolo 3, comma 1, let-
tera f della Legge Quadro si def nisce come esposizione professionale ai CEM “qual-
siasi tipo di esposizione dei lavoratori che, a causa della loro specif ca attività lavora-
tiva, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, mentre nell’arti-
colo 3, comma 1, lettera g della citata legge si def nisce come esposizione della popo-
lazione “qualsiasi tipo di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f e dell’esposizione intenzionale a f ni
diagnostici o terapeutici”. In virtù delle precedenti def nizioni, le esposizioni non
professionali dei lavoratori ai CEM - ossia le esposizioni non correlate e non necessa-
rie alla specif ca mansione assegnata in relazione alle esigenze del processo produttivo
- sono da assimilare all’esposizione della popolazione a cui si applicano le restrizioni
di cui ai decreti attuativi della Legge Quadro 36/2001 e s.m.i..
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