Page 209 - Rassegna 2025-4
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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
                        E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI




                      Frequenza     Campo elettrico (V/m)  Campo magnetico (A/m) Densità di potenza (W/m )
                                                                                          2
                 0.1 MHz < f ≤ 300 GHz      6                0.016       0.10 (3 MHz - 300 GHz)
                Tabella 4. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici riconducibili ai siste-
                        mi f ssi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz).obiettivi di qualità a [0,0]

                    a. Valori ef  caci di immissione calcolati o misurati all’aperto in aree altamente
               frequentate,  stabiliti  con  l’obiettivo  di  ridurre  progressivamente  l’esposizione  ai
               campi elettromagnetici da 100 kHz a 300 GHz riconducibili ai sistemi f ssi di tele-
               comunicazione e radiotelevisivi, da calcolarsi come media nelle ventiquattro ore dei
               valori rilevati a un’altezza di 1,5 m dal piano di calpestio.


                      Frequenza     Campo elettrico (V/m)  Campo magnetico (A/m) Densità di potenza (W/m )
                                                                                          2
                 0.1 MHz < f ≤ 300 GHz     15                0.039              0.59
                Tabella 5. Limiti nazionali per l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici riconducibili
                        ai sistemi fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi (100 kHz - 300 GHz) come modificati
                        dalla Legge 214/2024 - valori di attenzione a c e obiettivi di qualità b c [0,0,0]

                    a. Valori ef  caci di immissione all’interno di edif ci utilizzati per una perma-
               nenza non inferiore a quattro ore al giorno e nelle pertinenze esterne utilizzate
               come spazi abitabili, quali balconi, terrazze e cortili, esclusi i tetti piani;
                    b. valori ef  caci di immissione calcolati o misurati all’aperto in aree altamente
               frequentate;
                    c. da calcolarsi come media nelle ventiquattro ore dei valori rilevati a un’altez-
               za di 1,5 m dal piano di calpestio.
                    La Legge Quadro 36/2001 ha, altresì, introdotto una distinzione tra l’esposi-
               zione professionale e l’esposizione non professionale dei lavoratori ai CEM, che non
               è esplicita nella Direttiva 2013/35/uE. In particolare, nell’articolo 3, comma 1, let-
               tera f della Legge Quadro si def nisce come esposizione professionale ai CEM “qual-
               siasi tipo di esposizione dei lavoratori che, a causa della loro specif ca attività lavora-
               tiva, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, mentre nell’arti-
               colo 3, comma 1, lettera g della citata legge si def nisce come esposizione della popo-
               lazione “qualsiasi tipo di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
               ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f e dell’esposizione intenzionale a f ni
               diagnostici o terapeutici”. In virtù delle precedenti def nizioni, le esposizioni non
               professionali dei lavoratori ai CEM - ossia le esposizioni non correlate e non necessa-
               rie alla specif ca mansione assegnata in relazione alle esigenze del processo produttivo
               - sono da assimilare all’esposizione della popolazione a cui si applicano le restrizioni
               di cui ai decreti attuativi della Legge Quadro 36/2001 e s.m.i..


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