Page 213 - Rassegna 2025-4
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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
                        E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI




               al pericolo, ossia bilanciando i rischi concreti con la necessità di assolvere al compito
               assegnato.
                    Nella Tabella 6 è riportato un confronto tra i limiti di esposizione ai CEM
               def niti dalla normativa italiana, da quella europea e dalla norma sTAnAG 2345
               per alcune frequenze e applicazioni rilevanti.
                    Nota 1 - dvB-T: digital video Broadcasting - Terrestrial (trasmissione tele-
               visiva digitale terrestre); 2G-GsM: Global system for Mobile Communications (tec-
               nologie di telefonia mobile e cellulare di 2° generazione); 3G-uMTs: universal
               Mobile Telecommunications system (tecnologie di telefonia mobile e cellulare di 3°
               generazione); 4G-LTE: Long Term Evolution (tecnologie di telefonia mobile e cel-
               lulare di 4° generazione); 5G: 5th Generation (tecnologie di telefonia mobile e cel-
               lulare di 5° generazione).
                    Nota 2 - Nella norma sTAnAG 2345, i valori limite in termini di campo elet-
               trico ambientale, E (V/m), alle frequenze oltre 400 MHz sono ricavati dai valori
                                                                                         2
               limite  espressi  come  densità  di  potenza  equivalente  a  onda  piana,  S  (W/m ),
               mediante la formula: , in cui è l’impedenza intrinseca dell’aria.

               3.  Valutazione e gestione del rischio CEM
                    Il processo di valutazione del rischio da CEM nei luoghi di lavoro, di cui all’ar-
               ticolo 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si sviluppa attraverso le seguenti quattro
               macrofasi [0]: identif cazione delle sorgenti di CEM; identif cazione dei lavoratori
               esposti a CEM per ragioni professionali in relazione alla mansione specif ca; valuta-
               zione dell’esposizione ai CEM e della conformità ai pertinenti limiti normativi;
               valutazione del rischio e, ove necessario, adozione delle misure di prevenzione e pro-
               tezione per la riduzione del rischio.
                    Ai sensi dell’art. 209 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dell’esposizio-
               ne può essere ef ettuata sulla base di informazioni facilmente accessibili, tra cui la
               documentazione e le istruzioni fornite dal fabbricante o dal fornitore dell’apparec-
               chiatura sorgente di CEM. Qualora le informazioni disponibili non siano suf  cien-
               ti a stabilire con certezza il rispetto dei limiti normativi, la valutazione dell’esposi-
               zione è ef ettuata sulla base di misurazioni o calcoli, tenendo anche conto delle indi-
               cazioni delle Guide pratiche della Commissione europea [0], delle norme tecniche
               del CENELEC [0] e del CEI [0], nonché delle informazioni disponibili nelle ban-
               che dati uf  cialmente riconosciute [0].
                    Il processo di valutazione del rischio si conclude con l’individuazione delle
               eventuali misure di prevenzione e/o protezione volte a evitare o ridurre i rischi -
               comprese le misure tecniche e organizzative, la formazione e l’informazione e la sor-
               veglianza sanitaria di cui, rispettivamente, agli articoli 210, 210-bis e 211 del D. lgs.

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