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LE pECuLIARITà dELLA LEGIsLAzIonE ITALIAnA In MATERIA dI pRoTEzIonE dEI LAvoRAToRI
E dELLA popoLAzIonE dALLE EsposIzIonI AI CAMpI ELETTRoMAGnETICI
al pericolo, ossia bilanciando i rischi concreti con la necessità di assolvere al compito
assegnato.
Nella Tabella 6 è riportato un confronto tra i limiti di esposizione ai CEM
def niti dalla normativa italiana, da quella europea e dalla norma sTAnAG 2345
per alcune frequenze e applicazioni rilevanti.
Nota 1 - dvB-T: digital video Broadcasting - Terrestrial (trasmissione tele-
visiva digitale terrestre); 2G-GsM: Global system for Mobile Communications (tec-
nologie di telefonia mobile e cellulare di 2° generazione); 3G-uMTs: universal
Mobile Telecommunications system (tecnologie di telefonia mobile e cellulare di 3°
generazione); 4G-LTE: Long Term Evolution (tecnologie di telefonia mobile e cel-
lulare di 4° generazione); 5G: 5th Generation (tecnologie di telefonia mobile e cel-
lulare di 5° generazione).
Nota 2 - Nella norma sTAnAG 2345, i valori limite in termini di campo elet-
trico ambientale, E (V/m), alle frequenze oltre 400 MHz sono ricavati dai valori
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limite espressi come densità di potenza equivalente a onda piana, S (W/m ),
mediante la formula: , in cui è l’impedenza intrinseca dell’aria.
3. Valutazione e gestione del rischio CEM
Il processo di valutazione del rischio da CEM nei luoghi di lavoro, di cui all’ar-
ticolo 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si sviluppa attraverso le seguenti quattro
macrofasi [0]: identif cazione delle sorgenti di CEM; identif cazione dei lavoratori
esposti a CEM per ragioni professionali in relazione alla mansione specif ca; valuta-
zione dell’esposizione ai CEM e della conformità ai pertinenti limiti normativi;
valutazione del rischio e, ove necessario, adozione delle misure di prevenzione e pro-
tezione per la riduzione del rischio.
Ai sensi dell’art. 209 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dell’esposizio-
ne può essere ef ettuata sulla base di informazioni facilmente accessibili, tra cui la
documentazione e le istruzioni fornite dal fabbricante o dal fornitore dell’apparec-
chiatura sorgente di CEM. Qualora le informazioni disponibili non siano suf cien-
ti a stabilire con certezza il rispetto dei limiti normativi, la valutazione dell’esposi-
zione è ef ettuata sulla base di misurazioni o calcoli, tenendo anche conto delle indi-
cazioni delle Guide pratiche della Commissione europea [0], delle norme tecniche
del CENELEC [0] e del CEI [0], nonché delle informazioni disponibili nelle ban-
che dati uf cialmente riconosciute [0].
Il processo di valutazione del rischio si conclude con l’individuazione delle
eventuali misure di prevenzione e/o protezione volte a evitare o ridurre i rischi -
comprese le misure tecniche e organizzative, la formazione e l’informazione e la sor-
veglianza sanitaria di cui, rispettivamente, agli articoli 210, 210-bis e 211 del D. lgs.
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