Page 214 - Rassegna 2025-4
P. 214

DIFESA E NuoVE SFIDE




             81/2008 e s.m.i. - nonché con il loro adattamento alle esigenze specif che dei lavo-
             ratori  particolarmente  sensibili  al  rischio,  quali  i  portatori  di  dispositivi  medici
             impiantati attivi (ad esempio, stimolatori cardiaci e def brillatori) e passivi (ad esem-
             pio, protesi metalliche e clip chirurgiche), i portatori di dispositivi medici sul corpo
             (ad esempio, pompe per insulina) e le lavoratrici in gravidanza.
                  Si  noti  che  per  i  lavoratori  particolarmente  sensibili  al  rischio,  i  VA  di  cui
             all’Allegato XXXVI del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. (ovvero i LA di cui agli Allegati II e III
             della Direttiva 2013/35/uE) potrebbero non fornire una protezione adeguata o evita-
             re i rischi per la sicurezza derivanti dagli ef etti indiretti dei CEM. L’esito della valuta-
             zione dei rischi deve essere riportato nel rapporto obbligatorio di valutazione dei rischi,
             ossia il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 del D. lgs. 81/2008
             e s.m.i., la cui stesura rientra tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro insieme
             alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
                  L’articolo  246,  comma  1  del  TuoM  attribuisce  le  funzioni  di  Datore  di
             Lavoro ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualif ca dirigen-
             ziale, siano preposti: “a un comando o uf  cio avente autonomia gestionale e dotati
             di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
                  In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarità organiz-
             zative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, il comma 2 sta-
             bilisce che assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale
             dipendente e limitatamente agli ef ettivi poteri di gestione posseduti, anche i diri-
             genti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministra-
             tiva, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell’Amministrazione della difesa e le
             strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano
             dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizza-
             zione del lavoro e possiedono piena autonomia per ef ettuare la valutazione dei
             rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per ef etto
             delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di
             provvedere all’adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari auto-
             nomi poteri decisionali e di spesa.

             3.1. CEI 106-45 Guida CEM
                  La Guida CEI 106-45 [0], a cura anche degli autori del presente lavoro, pub-
             blicata nel gennaio 2021 dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), sottocomita-
             to CT 106 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici”, fornisce una panorami-
             ca dettagliata del quadro normativo italiano in materia di valutazione del rischio
             CEM sui luoghi di lavoro, insieme a indicazioni interpretative e operative per gesti-
             re l’asimmetria descritta tra la normativa europea e quella italiana in materia di

             212
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219