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DIFESA E NuoVE SFIDE
81/2008 e s.m.i. - nonché con il loro adattamento alle esigenze specif che dei lavo-
ratori particolarmente sensibili al rischio, quali i portatori di dispositivi medici
impiantati attivi (ad esempio, stimolatori cardiaci e def brillatori) e passivi (ad esem-
pio, protesi metalliche e clip chirurgiche), i portatori di dispositivi medici sul corpo
(ad esempio, pompe per insulina) e le lavoratrici in gravidanza.
Si noti che per i lavoratori particolarmente sensibili al rischio, i VA di cui
all’Allegato XXXVI del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. (ovvero i LA di cui agli Allegati II e III
della Direttiva 2013/35/uE) potrebbero non fornire una protezione adeguata o evita-
re i rischi per la sicurezza derivanti dagli ef etti indiretti dei CEM. L’esito della valuta-
zione dei rischi deve essere riportato nel rapporto obbligatorio di valutazione dei rischi,
ossia il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 del D. lgs. 81/2008
e s.m.i., la cui stesura rientra tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro insieme
alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’articolo 246, comma 1 del TuoM attribuisce le funzioni di Datore di
Lavoro ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorché non aventi qualif ca dirigen-
ziale, siano preposti: “a un comando o uf cio avente autonomia gestionale e dotati
di autonomi poteri decisionali e di spesa”.
In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarità organiz-
zative istituzionali che prevedono l’unicità di comando e controllo, il comma 2 sta-
bilisce che assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale
dipendente e limitatamente agli ef ettivi poteri di gestione posseduti, anche i diri-
genti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministra-
tiva, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell’Amministrazione della difesa e le
strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorché non siano
dotati di autonomi poteri di spesa, sono però competenti a disciplinare l’organizza-
zione del lavoro e possiedono piena autonomia per ef ettuare la valutazione dei
rischi, ferme restando le responsabilità dei dirigenti o funzionari che, per ef etto
delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l’obbligo di
provvedere all’adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari auto-
nomi poteri decisionali e di spesa.
3.1. CEI 106-45 Guida CEM
La Guida CEI 106-45 [0], a cura anche degli autori del presente lavoro, pub-
blicata nel gennaio 2021 dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), sottocomita-
to CT 106 “Esposizione umana ai campi elettromagnetici”, fornisce una panorami-
ca dettagliata del quadro normativo italiano in materia di valutazione del rischio
CEM sui luoghi di lavoro, insieme a indicazioni interpretative e operative per gesti-
re l’asimmetria descritta tra la normativa europea e quella italiana in materia di
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